Il sequestro penale non rende nulla l’ordinanza di demolizione (Cons. Stato n. 10282 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale non costituisce impedimento assoluto all’ottemperanza dell’ordine di demolizione né causa di forza maggiore, poiché resta possibile ottenere il dissequestro. Il vincolo non determina la nullità strutturale del provvedimento amministrativo: l’oggetto resta astrattamente possibile e il sequestro rileva solo sul piano della concreta eseguibilità, ostando all’attuazione del precetto finché perdura, con la conseguenza che il termine per ottemperare non decorre durante il vincolo. La censura che deduca per la prima volta in appello la nullità dell’ingiunzione per l’esistenza del sequestro è inammissibile ai sensi dell’art. 104 c.p.a., per violazione del divieto dei nova. L’attività di repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990, non potendo la partecipazione del privato determinare esiti diversi.
Il Fatto
Il Comune ha emesso un’ordinanza di demolizione per alcune opere abusive realizzate sul proprio territorio: un fabbricato principale, un corpo di fabbrica secondario incassato in un terrapieno, una terrazza rialzata con muri e uno sbancamento. I proprietari hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR Campania, deducendo violazioni in materia di condono, qualificazione delle opere, difetto di motivazione e garanzie partecipative.
Il TAR, con sentenza n. 1010/2022, ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile e lo ha respinto per il resto. Gli originari ricorrenti, insieme agli eredi di uno di essi, hanno proposto appello al Consiglio di Stato. Nel corso del giudizio una delle appellanti ha comunicato di non avere più interesse alla coltivazione dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara preliminarmente l’improcedibilità dell’appello limitatamente alla posizione dell’appellante che ha fatto constatare il venir meno dell’interesse. Per gli altri appellanti i motivi non sono condivisibili.
La censura relativa alla pretesa nullità dell’ingiunzione per l’esistenza di un sequestro penale sui manufatti è inammissibile: è stata formulata per la prima volta solo davanti al Consiglio di Stato, in contrasto con il divieto dei nova di cui all’art. 104 c.p.a. Nel merito, il motivo non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento. Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui la sottoposizione a sequestro penale non impedisce in assoluto di ottemperare all’ordine e non integra causa di forza maggiore, essendo possibile ottenere il dissequestro (Cons. Stato Sez. VII, 10 dicembre 2024, n. 9965). Il vincolo non incide sulla legittimità dell’ordinanza, ma solo sulla sua concreta eseguibilità.
Quanto alla qualificazione delle opere come volumi tecnici, la tesi è respinta: i volumi tecnici sono solo quelli strettamente necessari a contenere impianti indispensabili per il comfort abitativo, privi di qualsiasi autonomia funzionale e in rapporto di strumentalità necessaria con la costruzione principale (Cons. Stato, Sez. II, 10 febbraio 2025, n. 1035). Nel caso concreto i locali non appaiono esclusivamente serventi né insuscettibili di autonoma valutazione economica.
Anche la tesi della pertinenza urbanistica è respinta. Il Collegio richiama l’orientamento costante secondo cui essa richiede non solo il nesso strumentale, ma anche una dimensione ridotta e modesta del manufatto, in un’accezione più restrittiva di quella civilistica (Cons. Stato, Sez. VII, 15 maggio 2025, n. 4175). Le opere in questione, di dimensioni rilevanti e suscettibili di autonoma utilizzazione, non presentano tali caratteristiche.
La motivazione dell’ordine di demolizione è ritenuta sufficiente e congrua, contenendo la descrizione morfologica, costruttiva, dimensionale e ubicativa delle opere e l’individuazione delle violazioni accertate (Cons. Stato, Sez. VII, 17 luglio 2025, n. 6301; Sez. III, 30 aprile 2025, n. 3695). Infine, la natura vincolata dell’attività di repressione esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990 (Cons. Stato, Sez. II, 7 luglio 2025, n. 5827). L’appello è quindi respinto nel resto, con compensazione delle spese per mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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