Esclusione legittima dal PSR per difetto di superfici e requisiti consortili (TAR Abruzzo n. 549 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di una domanda di sostegno ai fondi del PSR va condotta con esclusivo riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della presentazione dell’istanza, con esclusione di ogni rettifica o integrazione postuma. La piena disponibilità delle superfici oggetto di intervento presuppone la preventiva approvazione dell’ente concedente ove richiesta dalla convenzione, non surrogabile dalla dichiarazione sostitutiva del Sindaco, che non è competente ad assumere decisioni riservate agli organi di governo. Il consorzio forestale costituito prima dell’entrata in vigore della disciplina regionale sui requisiti associativi è tenuto ad adeguare statuto e atto costitutivo entro il termine fissato, restando altrimenti escluso dal beneficio. La disparità di trattamento richiede la prova rigorosa dell’identità delle situazioni di fatto poste a confronto.
Il Fatto
Il consorzio ricorrente ha presentato in data 12 settembre 2017 domanda di sostegno per il finanziamento di interventi di miglioramento dei boschi e dei sentieri, ai sensi dell’avviso pubblico regionale adottato sul Regolamento UE n. 702/2014. Il Servizio regionale competente ha dapprima dichiarato ricevibile l’istanza, poi, con la determinazione dirigenziale n. DPD021/20 del 18 giugno 2020, l’ha ritenuta non ammissibile per carenza delle condizioni soggettive di cui al paragrafo 1.4.2, punti 4 e 5, dell’avviso pubblico, disponendone l’archiviazione. Con successivi provvedimenti sono stati approvati gli elenchi provvisori e la graduatoria definitiva, che non include la domanda del consorzio.
Il consorzio ha impugnato tali atti chiedendo l’annullamento, la revisione della graduatoria e il risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 30 del codice del processo amministrativo. La Regione si è costituita in giudizio. La domanda cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto i profili procedimentali. La lamentata eccessiva durata del procedimento, le pretestuose richieste di integrazione documentale e l’asserita divulgazione dei dati aziendali non incidono sulla validità del provvedimento impugnato: esse afferiscono ad eventuali responsabilità dell’amministrazione, da far valere nelle sedi competenti. Tali censure sono pertanto manifestamente infondate.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina dell’avviso pubblico in tema di disponibilità delle superfici. Il paragrafo 1.4.2, punto 4, richiede la piena disponibilità delle superfici al momento della presentazione della domanda; il paragrafo 3.2, punto 4, impone di allegare la documentazione attestante il diritto di disporre delle superfici, corredata dalla dichiarazione di assenso del proprietario con firma autenticata. Il consorzio aveva allegato un contratto di gestione stipulato con il Comune, ma non l’approvazione preventiva dell’ente concedente richiesta dall’articolo 10 della convenzione per i progetti non previsti nel Piano di Gestione. La deliberazione della Giunta comunale intervenuta nel 2019 è sopravvenuta alla domanda. La Regione ha quindi correttamente escluso la piena disponibilità, non potendo la stessa essere surrogata dalla dichiarazione sostitutiva del Sindaco, privo di competenza sulle decisioni riservate agli organi di governo.
Il Collegio afferma il principio della irrilevanza delle integrazioni postume: la verifica dei requisiti va condotta avuto riguardo alla situazione esistente al momento della presentazione dell’istanza, poiché consentire la sanatoria di una condizione carente si porrebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento dei beneficiari.
Quanto ai requisiti consortili, il paragrafo 1.4.2, punto 5, richiama l’articolo 23 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3, che prevede numero minimo di due proprietari, superficie gestita non inferiore a tremila ettari e potere decisionale esercitato in rapporto all’estensione conferita. Il consorzio riconosce di non possedere tali requisiti e invoca l’articolo 89, comma 1, per la mancata adozione delle norme regolamentari. La tesi non è condivisa: l’articolo 23, comma 1, è disposizione di immediata applicazione, che non richiede norme secondarie attuative. Costituito nel 2012, il consorzio avrebbe dovuto adeguarsi entro centottanta giorni, senza fornirne la prova; non può quindi invocare la disciplina transitoria dell’articolo 22.
Infine, la disparità di trattamento dedotta rispetto ad altri beneficiari è infondata, mancando la prova rigorosa dell’identità delle situazioni di fatto, secondo il richiamo a Consiglio di Stato, sezione IV, n. 4549 del 22 maggio 2024. Accertata la legittimità del giudizio di non ammissibilità, la domanda risarcitoria è infondata per carenza del presupposto dell’illegittimità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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