Errore di fatto revocatorio e confine con il giudizio interpretativo del giudice (Cons. Stato n. 6544 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che consente la revocazione ai sensi dell’art. 106 cod. proc. amm. e dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste in una svista o abbaglio dei sensi che provoca un’errata percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio. Esso deve attenere a un punto non controverso, non essere stato oggetto di espressa motivazione ed essere stato decisivo ai fini della pronuncia. Non è pertanto revocatorio l’erroneo o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, né l’anomalia del percorso logico-interpretativo seguito dal giudice nella qualificazione dei fatti: simili vizi danno luogo a un errore di giudizio, non censurabile con la revocazione, che altrimenti si convertirebbe in un grado ulteriore di giudizio non previsto dall’ordinamento.
Il Fatto
I ricorrenti sono comproprietari indivisi di un terreno compreso nel Piano per gli insediamenti produttivi del Comune. Dopo l’adozione del P.I.P. e la sua approvazione, l’amministrazione aveva respinto l’istanza dei proprietari volta a ottenerne l’attuazione, privilegiando strumenti di pianificazione ad iniziativa privata. I ricorrenti impugnavano dinanzi al TAR Lombardia il diniego, con esito sfavorevole; la sentenza di primo grado veniva confermata in appello dalla Sezione Sesta del Consiglio di Stato.
Avverso tale decisione i proprietari propongono ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 106 cod. proc. amm., deducendo un presunto errore di fatto del giudice d’appello nella individuazione di un documento e nella ricostruzione della fase procedimentale del piano. Il Comune si costituisce chiedendo l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione Quarta ricostruisce anzitutto le coordinate normative: l’art. 106 cod. proc. amm. rende revocabili le sentenze amministrative nei casi degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ.; tra questi, il n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ. presuppone che la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto escluso dagli atti ovvero sull’inesistenza di un fatto positivamente provato, sempre che il fatto non sia stato punto controverso.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione sull’errore di fatto revocatorio: deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti; deve attenere a un punto non controverso e non motivato; deve essere decisivo. L’errore si pone sul piano della lettura e della percezione, senza coinvolgere l’attività di interpretazione e valutazione delle domande e delle eccezioni. È richiamata la giurisprudenza sul punto (tra le altre, Cons. Stato, Sez. III, n. 5162 del 2012; Sez. VI, n. 587 del 2012; Sez. IV, n. 3671 del 2018).
Sul primo motivo, con cui si assume l’errata identificazione del documento richiamato a sostegno del diverso disegno del comparto, la Sezione rileva che l’assunto è smentito dalla mera lettura dell’intestazione del documento medesimo: esso risulta uno stralcio del Piano delle Regole derivante dalla variante del 2012, approvata cinque anni dopo il P.I.P. Nessuna svista percettiva, dunque: il motivo è inammissibile.
Quanto al secondo motivo, con cui si contesta che il giudice abbia collocato il procedimento in una fase precedente all’adozione del piano, la Corte osserva che la censura investe soltanto l’anomalia del percorso logico-giuridico di qualificazione del materiale probatorio: si tratta di errore di giudizio, estraneo alla revocazione. Il motivo è comunque infondato, poiché dalla decisione impugnata emerge la consapevolezza di giudicare su un piano approvato ma non convenzionato.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione
- Art. 396 c.p.c. – Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello