Sconto tariffe e tetto di spesa: nessun danno da illegittima decurtazione (Cons. Stato n. 1693 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La struttura sanitaria privata che ha raggiunto il tetto di spesa contrattualizzato non può ottenere, a titolo di risarcimento del danno aquiliano, la remunerazione a tariffa piena delle prestazioni erogate in eccedenza, giacché tale differenziale non sarebbe stato comunque percepibile in presenza del limite invalicabile di budget. Il pregiudizio risarcibile ex art. 2043 c.c. deve costituire conseguenza immediata e diretta dell’illecito ai sensi dell’art. 1223 c.c.: la presenza di un fattore causale autonomo e diverso, quale il tetto di spesa, interrompe il nesso eziologico. Spetta al ricorrente allegare compiutamente nella domanda introduttiva tutti gli elementi costitutivi del danno e fornirne la prova; il giudice non può sostituire le pretese inammissibili con altre astrattamente configurabili, né supplire all’onere probatorio con mezzi istruttori d’ufficio o con la liquidazione equitativa in difetto di un principio di prova dell’an del danno.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata conveniva in giudizio la Regione autonoma e l’azienda sanitaria, chiedendo il risarcimento del danno asseritamente patito per effetto dell’applicazione dello sconto tariffario previsto da una delibera di Giunta per il triennio 2018-2020. La struttura deduceva di aver dovuto erogare, nell’anno 2018, un volume di prestazioni superiore a quello necessario per raggiungere il tetto di spesa a tariffe non scontate, subendo così un pregiudizio pari alla differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe potuto incassare applicando la tariffa integrale.

Il TAR adito, con sentenza n. 904/2024, rigettava la domanda per insussistenza del nesso di causalità, del danno e della colpa. La struttura proponeva appello, riproponendo le tematiche già svolte in primo grado e censurando la ricostruzione del primo giudice.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della genesi eziologica del pregiudizio. La delibera che aveva introdotto lo sconto era stata annullata in parte qua dal TAR con sentenza recepiva dell’indirizzo del Consiglio di Stato secondo cui lo sconto non poteva operare oltre il 31 dicembre 2008. Successivamente, la Regione aveva adottato una nuova delibera con cui, da un lato, applicava le tariffe non scontate e, dall’altro, rideterminava in riduzione il volume delle prestazioni per mantenere inalterato il tetto di spesa, in coerenza con la clausola contrattuale che prevede la rimodulazione in caso di incremento tariffario.

Tale delibera non è stata impugnata nel punto relativo alla rimodulazione. Ne consegue che la disciplina contrattuale applicabile per l’intero 2018 è stata novellata con effetto retroattivo, con la conferma del budget e la riduzione del numero di prestazioni. Il pregiudizio lamentato non deriva quindi dall’applicazione dello sconto, ma dalla mancata e pedissequa applicazione del diverso assetto contrattuale: la struttura ha prestato acquiescenza alla scelta regionale di mantenere fermi i limiti massimi di budget remunerabili, procedendo allo stralcio delle maggiori prestazioni erogate.

Quanto alla quantificazione, il Collegio ribadisce che la pretesa di remunerazione a tariffa piena sull’originario volume contrattuale si pone in conflitto con la delibera non impugnata e con la giurisprudenza consolidata che esclude corrispettivi tariffari extra tetto (richiamata la pronuncia della Sezione n. 2837/2024). Il differenziale richiesto non sarebbe stato in ogni caso percepibile, difettando la causalità immediata e diretta richiesta dall’art. 1223 c.c.

La Sezione conferma altresì il rilievo del primo giudice sull’onere di allegazione. L’unica pretesa astrattamente configurabile era quella rapportata ai maggiori costi sostenuti per erogare il volume eccedente; ma essa non corrispondeva al petitum del ricorso di primo grado e difettava del minimo elemento di prova. Il Collegio richiama la pronuncia della Sezione n. 4339/2025 sul confine tra onere di allegazione (art. 40 c.p.a. e art. 163 c.p.c.) e onere della prova (art. 2967 c.c.), escludendo che la CTU o la liquidazione equitativa possano supplire alla carenza di un principio di prova dell’an del danno. Su questa base, in virtù del principio della ragione più liquida, la Sezione dichiara assorbite le ulteriori censure e respinge l’appello, compensando le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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