PUC e sospensione delle norme incoerenti col PTP non integra illegittimità (TAR Campania n. 3009 del 09.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La previsione delle NTA del PUC che sospende l’operatività delle norme di piano non coerenti con il PTP, differendone l’efficacia al completamento della co-pianificazione, non rende illegittimo il piano, ma ne garantisce la conformità alla pianificazione sovraordinata. Il ricorrente che impugna uno strumento urbanistico non può fondare l’interesse a ricorrere sulla sola vicinitas, dovendo allegare e provare un pregiudizio concreto e attuale, non risolvibile nel generico pregiudizio all’ordinato assetto del territorio. Le censure relative alla VAS e alla VIncA sono inammissibili se il ricorrente non chiarisce se e in quale misura i vizi abbiano inciso sul regime dei suoli di sua proprietà. L’omesso elaborato ERIR non inficia il PUC, poiché l’art. 22 del d.Lgs. 105/2015 appresta un meccanismo sostitutivo in sede di rilascio dei titoli abilitativi.

Il Fatto

Un condominio e una proprietaria di appartamento impugnano davanti al TAR Campania il PUC approvato da un comune, insieme agli atti presupposti. Deducendo la vicinanza dei propri immobili alle aree interessate, lamentano la previsione di un complesso immobiliare di circa mq. 18.600, la destinazione a parcheggio di un’area coltivata ad agrumeto e la realizzazione di una nuova strada.

Il ricorso articola dieci motivi: contrasto con il PTP dei Campi Flegrei, carenza degli standard ex d.M. 1444/1968, vizi della VAS e della VIncA, fasce di rispetto cimiteriale e ferroviaria, assenza dell’elaborato RIR, difetto di partecipazione e firme mancanti su alcuni elaborati. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per carenza di legittimazione e interesse; la Città Metropolitana chiede l’estromissione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’istanza di estromissione della Città Metropolitana, soggetto partecipante al procedimento di approvazione. Verifica poi la legittimazione ad agire, documentata dall’atto di proprietà, dalla delibera condominiale e dalla documentazione fotografica, ma distingue nettamente la vicinitas dall’interesse a ricorrere: la prima fonda solo una legittimazione generica, il secondo richiede l’allegazione di uno specifico pregiudizio, concreto e attuale, non identificabile nel generico pregiudizio all’assetto del territorio o alla salubrità dell’ambiente, richiamando Cons. Stato n. 6938 del 2019.

Sul primo motivo, il TAR osserva che l’art. 10 delle NTA non introduce deroghe al PTP, ma sospende le previsioni incoerenti fino alla conclusione della co-pianificazione. La clausola, lungi dal costituire vizio, è garanzia della pianificazione sovraordinata: il motivo è quindi inammissibile per contraddittorietà, perché censura proprio la norma che assicura il rispetto del PTP invocato dai ricorrenti. Il piano conserva portata programmatoria ampia e gli interventi negli Ambiti restano subordinati a PUA e alla previa co-pianificazione; l’elaborato ricognitivo delle aree incoerenti non era obbligatorio.

Il secondo e l’ottavo motivo sono inammissibili perché le previsioni edilizie sono sospese e prive di efficacia lesiva; gli standard sono comunque rapportati ai PUA. Il terzo e il quarto motivo cadono perché l’art. 19, comma 6 e l’art. 30, comma 7 delle NTA subordinano l’abbattimento degli alberi a perizia botanica e il rispetto delle norme tecniche stradali è demandato alla fase progettuale. Le censure su VAS e VIncA sono inammissibili per difetto di allegazione dell’incidenza sui suoli, e comunque infondate quanto ai pareri, successivi alla versione contestata, richiamando Cons. Stato n. 5084 del 2020.

I motivi sulle fasce di rispetto cimiteriale e ferroviaria sono inammissibili per mancata deduzione della lesione concreta: il condominio dista circa 1,5 km dal cimitero e nessuna linea ferroviaria attraversa l’Ambito. Il motivo sull’ERIR è infondato, poiché l’art. 22, comma 10, del d.Lgs. 105/2015 prevede che, in assenza dell’elaborato, i titoli abilitativi siano rilasciati previo parere tecnico del CTR. La partecipazione risulta garantita dalla pubblicazione e dalle osservazioni; la doglianza sulle firme è generica. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *