Parere anticipato sull’interesse culturale non è provvedimento impugnabile (TAR Lombardia n. 1373 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere reso in via anticipata dagli organi competenti sulla sussistenza dell’interesse culturale di un immobile che non ha ancora raggiunto il requisito della vetustà ultrasettantennale non costituisce esercizio di potere autoritativo e non è idoneo a ledere la sfera giuridica del destinatario. La verifica di interesse culturale di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004 presuppone che l’immobile risalga ad oltre settanta anni: prima di tale momento il requisito temporale integra un elemento costitutivo della fattispecie di attribuzione del potere di vincolo. Il comma 7 del medesimo articolo opera esclusivamente rispetto a beni già valutabili ai fini dell’apposizione del vincolo, né la natura provvedimentale dell’atto può ricavarsi dalla identità soggettiva degli organi o dalla pretesa efficacia differita. La controversia sulla titolarità della proprietà dei beni che compongono un archivio esposto appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché investe l’accertamento di diritti soggettivi e non la legittimità di un provvedimento.
Il Fatto
Il Comune di Milano ha chiesto alla Soprintendenza e al Segretariato regionale una valutazione anticipata dei profili di interesse culturale del secondo anello dello stadio cittadino. La richiesta nasceva dalla circostanza che il cronoprogramma dello studio di fattibilità prevedeva la demolizione dell’impianto dopo la scadenza dei settant’anni dalla realizzazione degli interventi degli anni Cinquanta. Il Comune rappresentava che il secondo anello avrebbe acquisito il requisito della vetustà prima della fase di demolizione.
La Soprintendenza, dopo un sopralluogo, ha comunicato in via anticipata l’impossibilità di negare la sussistenza di un interesse culturale semplice, precisando che nel 2026 la struttura avrebbe raggiunto i settant’anni e sarebbe ricaduta nel regime di tutela de iure, con necessità di procedere a verifica. Il Segretariato regionale ha poi riferito il parere positivo espresso all’unanimità dalla Commissione regionale, dando atto anche del richiamo della Soprintendenza archivistica alla valenza di archivio esposto della tribuna ovest. Il Comune ha impugnato tali atti, contestando sia la valutazione di interesse culturale sia la configurazione dell’archivio, sul presupposto che i beni appartenessero alle società calcistiche e non all’ente locale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha distinto i due profili di doglianza. Quanto al primo, ha rilevato che il Comune aveva chiesto un esame anticipato nella consapevolezza che il secondo anello non avesse ancora raggiunto il requisito di legge. Le amministrazioni avevano tenuto fermo tale dato, esprimendo solo un orientamento preventivo sulla base di un’istruttoria limitata, di natura documentale e con un solo sopralluogo. Da qui la qualificazione delle note come parere facoltativo, privo di attitudine lesiva.
Il Collegio ha escluso che la fattispecie dell’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004 fosse integrata. Il primo comma sottopone a tutela le cose che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla verifica di cui al comma 2. L’art. 10, comma 5, del medesimo decreto conferma che le cose la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni non sono soggette alla disciplina del titolo. La valutazione anticipata non assume dunque rilievo ai fini della dichiarazione di interesse culturale.
Il Comune aveva valorizzato il comma 7 dell’art. 12, sostenendo che la valutazione comunque effettuata integrerebbe di per sé la dichiarazione ai sensi del successivo art. 13. La tesi è stata respinta: la valutazione cui si riferisce il comma 7 riguarda gli immobili già valutabili, ossia quelli risalenti ad oltre settanta anni. Diversamente opinando si riterrebbero vincolabili immobili privi del requisito legale, che verrebbe svuotato di significato. Il requisito temporale integra un elemento costitutivo della fattispecie di attribuzione del potere di vincolo.
Il Tribunale ha poi respinto l’argomento fondato sull’identità soggettiva tra gli organi che avevano espresso l’orientamento e quelli competenti alla valutazione. Il dato soggettivo non muta natura ed effetti delle note, perché difetta l’esercizio del potere autoritativo per mancanza dei presupposti di radicamento. Parimenti priva di fondamento è la tesi dell’efficacia differita: il testo delle note non reca traccia di differimento e la condizione accede al provvedimento, non viceversa. L’eventuale incidenza fattuale sui rapporti in corso con le società calcistiche non radica un interesse giuridicamente rilevante.
Quanto al secondo profilo, la contestazione della valenza di archivio pubblico investe la titolarità del diritto di proprietà sui beni. Poiché l’art. 10, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 42/2004 individua direttamente come beni culturali gli archivi degli enti pubblici territoriali, il vincolo è di fonte legale e la controversia attiene ai presupposti costitutivi della fattispecie. Il petitum sostanziale va determinato in funzione della intrinseca natura della posizione dedotta, secondo il richiamo alle Sezioni Unite n. 26900 del 2016 e alla Sez. III n. 596 del 2023 dello stesso TAR. La giurisdizione spetta pertanto al giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.