Quesiti concorsuali a risposta multipla e sindacato sull’errore manifesto della Commissione (TAR Sicilia n. 3325 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorsi pubblici con prove consistenti in quesiti a risposta multipla, una volta predeterminata la domanda, l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta non è rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione e resta sindacabile dal giudice amministrativo. Il sindacato incontra il limite del carattere manifesto dell’errore imputato all’amministrazione nella valutazione della risposta data dal candidato. L’accertamento dell’errore su singoli quesiti non determina tuttavia l’annullamento della prova quando il punteggio ricalcolato resta inferiore alla soglia di sbarramento fissata dal bando per l’accesso alla fase successiva. Ne consegue il rigetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti, con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso incidentale volto a ottenere la mera conferma dell’operato dell’amministrazione.

Il Fatto

La Città Metropolitana di Catania indice un concorso per titoli ed esami per la copertura di due posti di dirigente tecnico, di cui uno riservato agli interni. Il bando prevede preselezione, prova scritta, prova orale e valutazione dei titoli, con un massimo di trenta punti per la prova scritta e una soglia di sbarramento di ventuno punti su trenta per l’accesso alla fase successiva.

Il ricorrente, interno, supera la preselezione ma consegue alla prova scritta un punteggio di 17,50. Dopo i suoi rilievi del 20 settembre 2023 la Commissione rivede la prova e assegna 19,50 punti, ancora insufficienti. Un secondo gruppo di rilievi, relativo a sei quesiti, resta senza risposta. Il candidato impugna l’elenco degli ammessi alla seconda prova e, con motivi aggiunti, le graduatorie provvisoria e definitiva. Il controinteressato, a sua volta ammesso, propone ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il limite del proprio sindacato. Richiamando i precedenti secondo cui, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda l’individuazione del contenuto esatto della risposta non è ricondotta alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente, il giudice individua il discrimine nel carattere manifesto dell’errore. Passa quindi all’esame dei singoli quesiti contestati.

Sul quesito relativo alla procedura negoziata sotto i 140.000 euro, il Collegio ritiene corretta la risposta indicata dalla Commissione, richiamando l’art. 50, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 36/2023, che ammette l’affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori. Sul quesito in materia di riscossione delle entrate, invece, la risposta dell’amministrazione è ritenuta palesemente erronea: l’art. 180, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 descrive la riscossione come materiale introito delle somme dovute all’ente, mentre l’art. 179, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 colloca l’accertamento in una fase endoprocedimentale interna. Il candidato avrebbe quindi diritto a 1,25 punti aggiuntivi.

Il ricalcolo, tuttavia, non è decisivo. Il punteggio passerebbe da 19,50 a 20,75, restando sotto la soglia di ventuno. Le ulteriori pretese sui quesiti nn. 10, 11, 31 e 33 sono respinte: il Collegio conferma la correttezza delle risposte della Commissione richiamando l’art. 162, comma 3, d.lgs. n. 267/2000, l’art. 9 legge n. 241/1990, l’art. 37, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e l’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990.

Quanto al ricorso incidentale, esso si limita a chiedere conferma delle decisioni assunte dall’amministrazione sul risultato della prova del ricorrente principale. Respinte le censure di quest’ultimo, manca ogni interesse a una pronuncia sul gravame, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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