L’informazione interdittiva antimafia si fonda su una valutazione sintetica degli indizi (C.G.A.R.S. n. 594 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di infiltrazione mafiosa che legittima l’informazione interdittiva antimafia non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma si fonda su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, assistito da un attendibile grado di verosimiglianza e orientato al canone del più probabile che non. Gli elementi valorizzati dal Prefetto vanno esaminati in modo non atomistico ma unitario, attraverso una considerazione sincretica del compendio istruttorio, e calati nella situazione ambientale e territoriale di riferimento. La condanna per riciclaggio ex art. 648-bis cod. pen. è per legge sufficiente a far ritenere sussistente il pericolo di inquinamento mafioso, né il mero decorso del tempo ne elide il valore indiziante. Una sentenza di assoluzione successiva all’adozione del provvedimento prefettizio non inficia la legittimità dell’interdittiva, perché la cautela antimafia non mira all’accertamento di responsabilità penali ma opera come massima anticipazione dell’azione di prevenzione.

Il Fatto

Il Prefetto di Messina adotta, il 14 dicembre 2015, un’informazione interdittiva antimafia ex art. 91 d.lgs. n. 159/2011 nei confronti di una ditta individuale esercente attività di allevamento, aggiudicataria di un lotto pascolativo nell’ambito di una licitazione privata. A seguito dell’interdittiva, il soggetto gestore recede dalla concessione di utilizzo poliennale delle erbe da pascolo, richiamando l’art. 94 d.lgs. n. 159/2011.

Il destinatario impugna davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, sia il provvedimento prefettizio sia l’atto di recesso, proponendo anche motivi aggiunti. Il Tribunale respinge entrambi i ricorsi. L’interessato appella, riproponendo le censure di difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, carenza istruttoria e nullità del recesso per difetto del relativo potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. Sul primo motivo, il C.G.A.R.S. richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui il pericolo di infiltrazione mafiosa si accerta mediante una prognosi di verosimiglianza, non con lo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Assume rilievo, in particolare, il valore indiziante delle condotte ambigue di operatori che si collocano sulla linea di confine tra legalità e illegalità.

Il giudizio sintetico investe la licitazione privata: la parcellizzazione delle istanze, l’assegnazione a ciascun richiedente del lotto di interesse e i rialzi irrisori, da uno a dieci euro, rendono più probabile un disegno spartitorio che una coincidenza casuale. La Corte esclude che si tratti di motivazione integrativa postuma, perché la vicenda è richiamata nella nota del Gruppo interforze che ha preceduto il provvedimento prefettizio. Analogo ragionamento era già stato svolto, sulla stessa interdittiva, dalla sentenza n. 506 del 2020 del medesimo Consiglio, in relazione a un altro partecipante.

Valore dirimente assume la condanna per riciclaggio riportata dall’interessato, sufficiente per legge a fondare il pericolo di inquinamento mafioso, unitamente alle frequentazioni con soggetti pregiudicati. Il Collegio ritiene irrilevante la sentenza di assoluzione del Tribunale di Caltanissetta dell’8 luglio 2021: è successiva al provvedimento e comunque la cautela antimafia non persegue l’accertamento di responsabilità penali.

Sul secondo motivo, l’art. 92 del Codice Antimafia consente all’amministrazione di procedere anche in assenza dell’informazione, una volta decorso inutilmente il termine di trenta giorni, salvo l’esercizio del diritto di revoca quando gli elementi di infiltrazione siano accertati anche dopo la stipula o la concessione. Il terzo motivo è assorbito nell’infondatezza del primo.

Quanto al recesso, il provvedimento del gestore è vincolato nell’an e nel contenuto: l’accertamento dell’insussistenza della capacità del privato di essere parte del rapporto con la pubblica amministrazione rende nulli i provvedimenti rilasciati e il contratto stipulato, ex art. 21-septies legge n. 241/1990. Non si tratta di fatto sopravvenuto, ma di accertamento tardivo di una incapacità che, se tempestivamente rilevata, avrebbe escluso in radice concessione e contratto. L’illegittimità derivata resta consequently infondata. Le spese del secondo grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 648-bis c.p.

Tutte le 250 sentenze sull'art. 648-bis c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *