Rating di legalità: il giudicato si forma con l’inammissibilità della revocazione (Cons. Stato n. 1700 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rating di legalità, la causa ostativa prevista dall’art. 2, comma 2, lett. d), del regolamento AGCM — essere l’impresa destinataria di un provvedimento sanzionatorio antitrust confermato con sentenza passata in giudicato — si integra con la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato che dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. La proposizione della revocazione ordinaria impedisce la formazione del giudicato sulla sentenza revocanda, ma tale effetto cessa quando la statuizione di inammissibilità non è più impugnabile per cassazione. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di revocazione è ammesso solo per motivi attinenti alla giurisdizione e non quando il giudice amministrativo si sia arrestato alla fase rescindente. La locuzione regolamentare va interpretata secondo la ratio premiale dell’istituto, riferendosi alle statuizioni di merito sul provvedimento amministrativo.

Il Fatto

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento adottato nell’adunanza del 31 ottobre 2023, ha revocato il rating di legalità a una società con decorrenza dal 21 luglio 2023. La revoca si fondava sul passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato la legittimità di un precedente provvedimento antitrust, a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione.

La società ha impugnato la revoca davanti al TAR Lazio, che ha accolto il ricorso. Il giudice di primo grado ha ritenuto che la pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza di inammissibilità della revocazione rendesse ancora incerto l’accertamento sulla sanzione, escludendo la fattispecie “tombale” richiesta dalla norma regolamentare. L’Autorità ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla funzione dell’istituto: l’art. 5-ter del d.l. n. 1 del 2012, convertito in legge n. 27 del 2012, ha istituito il rating per promuovere principi etici nei comportamenti aziendali, premiando una gestione trasparente e virtuosa. La sua attribuzione e conservazione esige il rispetto di elevati standard di legalità.

La questione centrale riguarda la portata della locuzione “sentenza passata in giudicato”. La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 1603 del 2022: in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato resa su revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere esercitato sulla statuizione revocatoria. Quando la decisione si ferma alla valutazione di ammissibilità dell’istanza, non è prospettabile la violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Si tratta di un giudizio sul giudizio, in cui l’errore resta endo-giurisdizionale.

Ne deriva che la revocazione ordinaria, mezzo di impugnazione ai sensi dell’art. 91 c.p.a., ostacola la formazione del giudicato solo fino alla pubblicazione della sentenza che la dichiara inammissibile. In tal caso, la sentenza del giudice amministrativo passa in giudicato con la pubblicazione di quella declaratoria. Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa (C.G.A.R.S. n. 488 del 27 luglio 2023), sull’interpretazione del combinato disposto degli artt. 107, comma 1, e 9, comma 1, secondo periodo, c.p.a.

Il Collegio affronta anche l’ipotesi in cui si ammetta il ricorso per cassazione nei ristrettissimi limiti dell’eccesso di potere giurisdizionale. Anche in tal caso l’esegesi della norma regolamentare non può ricomprendere la pendenza del termine per ricorrere. La ratio premiale rende implausibile una lettura siffatta, una volta che il Consiglio di Stato si sia pronunciato quale giudice di ultima istanza e come giudice della revocazione.

Ad abundantiam, la Corte richiama l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 22687 dell’11 giugno 2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nella medesima fattispecie. Il diniego di giurisdizione corrisponderebbe a un vizio endo-giurisdizionale, non a una violazione del limite esterno. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado; le spese del doppio grado, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori, sono poste a carico della società soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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