Estinzione anticipata credito consumo: rimborso costi up-front e penale oltre 1% (ABF Collegio di Roma n. 2047 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito ai consumatori stipulato prima del 25 luglio 2021, al rimborso continua ad applicarsi il previgente art. 125-sexies TUB, come interpretato dalla sentenza Lexitor e dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 26525 del 2019: il consumatore ha diritto alla riduzione non solo dei costi recurring, ma anche di quelli up-front, compreso il compenso per l’intermediazione creditizia, con esclusione delle imposte. In mancanza di una clausola contrattuale chiara e proporzionale, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato e i costi recurring secondo il criterio di competenza economica. La penale di estinzione anticipata applicata in misura superiore all’1% dell’importo rimborsato in anticipo è illegittima e va restituita integralmente.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver esperito il reclamo, si rivolge all’ABF chiedendo l’equo rimborso degli oneri per l’estinzione anticipata di due finanziamenti contro cessione del quinto, la restituzione della penale di anticipata estinzione addebitata su uno solo dei contratti e il rimborso delle spese legali.
L’intermediario resiste richiamando l’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950 e la sentenza Unicredit Bank Austria C-555/21, sostenendo che i costi indicati come non rimborsabili nel contratto non siano soggetti a riduzione. Il Collegio rileva anzitutto l’inammissibilità parziale del ricorso per uno dei due contratti, già oggetto di altra decisione dell’Arbitro, e prosegue nel merito solo per il contratto residuo, stipulato il 9 marzo 2020 ed estinto a luglio 2024 alla rata 52 di 120.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 125-sexies TUB è stato sostituito dall’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, le cui disposizioni transitorie sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale n. 263/2023; il successivo intervento del d.l. n. 104/2023 ha poi previsto che, per i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, continuino ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data della sottoscrizione. Poiché il contratto in esame è anteriore a tale data, si applica il previgente art. 125-sexies TUB, come interpretato dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 26525 del 2019.
Da qui le tre massime enunciate: il diritto alla riduzione comprende anche i costi up-front, compreso il compenso per l’intermediazione creditizia, ma non le imposte; il criterio di quantificazione può essere fissato da un’apposita clausola contrattuale, purché comprensibile e proporzionale; in mancanza, i costi up-front si riducono secondo il costo ammortizzato e i recurring secondo il pro rata temporis. Il Collegio richiama la propria decisione n. 9052 del 2021, resa sulla stessa fattispecie contrattuale, che ha qualificato come recurring le commissioni finanziarie e come up-front quelle di distribuzione.
Quanto alla sentenza Unicredit Bank Austria, il Collegio esclude che i relativi principi, resi in tema di credito immobiliare, valgano nel diverso ambito del credito ai consumatori, richiamando le decisioni n. 6561/2024 e n. 12993/2023 del Collegio di Bari, nonché la sentenza della Corte d’Appello di Torino del 23.6.2023. La riduzione dei costi up-front resta quindi dovuta.
Sulla penale, il Collegio applica la decisione del Collegio di coordinamento n. 5909 del 2020: l’equo indennizzo è dovuto entro le soglie di legge, salvo prova contraria del consumatore. Poiché la durata residua superava un anno e il debito residuo i 10.000 euro, non operano le esclusioni dell’art. 125-sexies, comma 3, TUB. L’importo rimborsato in anticipo è pari a 12.761,66 euro e la penale addebitata di 134,96 euro supera l’1%: l’addebito è quindi illegittimo e va restituito per intero.
Il totale liquidato è di 657,00 euro, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo. Il Collegio respinge la domanda di spese legali, trattandosi di controversia ripetitiva che non richiede il ministero di un professionista, e riconosce il rimborso del contributo versato per la presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.