Appalto d’opera su misura escluso il recesso del consumatore (Cass. civ. Sez. II n. 25692 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per distinguere tra compravendita e appalto, ove la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un facere, occorre accertare se l’attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se l’attività di adattamento della res alle specifiche esigenze della controparte risulti accessoria e strumentale alla fornitura. Nel contratto d’appalto d’opera avente ad oggetto beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto dal codice del consumo. Tale esclusione costituisce principio presente nel diritto europeo e in quello italiano sin dalla fine degli anni Novanta, non subordinato all’esecuzione del contratto.
Il Fatto
La ricorrente conveniva in giudizio una società deducendo lo svolgimento di trattative per la fornitura e la messa in opera di infissi e serramenti destinati a un immobile di sua proprietà. Esponeva di avere versato un acconto pur non essendosi perfezionato il contratto e chiedeva accertarsi la mancata conclusione del negozio; in subordine, la risoluzione per inadempimento o per mutuo dissenso; in ulteriore subordine, il proprio recesso senza corrispettivo quale consumatrice.
La società eccepiva la conclusione del contratto, chiedendo in via riconvenzionale il pagamento degli esborsi e del mancato guadagno. Il Tribunale accoglieva la domanda principale della committente, dichiarando lo scioglimento per legittimo recesso, e accoglieva la riconvenzionale. La Corte d’appello respingeva il gravame principale e quello incidentale. La ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione del contratto. La Corte d’appello aveva ricondotto la fattispecie all’art. 1655 cod. civ., valorizzando l’accertamento istruttorio secondo cui le prestazioni comprendevano la preparazione di un progetto ad hoc per prodotti personalizzati e su misura, creati per uno specifico immobile e sulla base delle peculiari richieste della cliente.
Tale ricostruzione è corretta. Secondo il principio richiamato, da ultimo, dalla Cass. n. 9389/2025, l’attività lavorativa di adattamento della res alle specifiche esigenze della controparte prevaleva sulla fornitura del materiale, non risultando meramente accessoria. Trova quindi applicazione la disciplina dell’appalto.
Quanto alla conclusione del contratto, la Corte ritiene infondate le censure sul ragionamento presuntivo. Il giudice di merito ha esaminato i singoli indizi — il versamento dell’acconto, la fattura, la dichiarazione per l’aliquota agevolata, l’ordine di fornitura — traendone la dimostrazione dell’accordo. Il travisamento della prova, precisano le Sezioni Unite n. 5792/2024, ricorre solo in caso di svista sul fatto probatorio in sé, non di verifica della sua riconducibilità.
In tema di rappresentanza, la Corte richiama il principio dell’apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole (da ultimo Cass. n. 27349/2023): il comportamento di chi aveva sottoscritto l’ordine, coniuge e convivente della ricorrente, era idoneo a ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione del conferimento del potere.
Sull’esclusione del recesso, il Collegio osserva che l’art. 55, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 206/2005 vieta al consumatore di recedere per la fornitura di beni confezionati su misura. Il principio era già presente nell’art. 5, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 185/1999 e nel diritto europeo, secondo la sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2020, causa C-529/19, che ha ritenuto l’eccezione inerente all’oggetto stesso del contratto.
È invece fondato il quinto motivo. La Corte d’appello ha del tutto pretermesso il motivo di gravame relativo alle domande subordinate, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia veicolato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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