Accesso civico generalizzato e onere di allegare l’omessa pubblicazione (TAR Sardegna n. 635 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, il ricorso proposto per accertare l’omessa pubblicazione di dati nella sezione “Amministrazione trasparente” è infondato quando risulti provato che i dati erano già pubblicati al momento della proposizione del ricorso. Il ricorrente che assuma l’inadempimento dell’obbligo di pubblicazione non può limitarsi a dedurre una pubblicazione intervenuta in corso di causa, ma deve contrastare specificamente la documentazione prodotta dall’amministrazione. La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata quando il soddisfacimento dell’interesse sostanziale sia anteriore all’instaurazione del giudizio e non costituisca effetto della condotta processuale dell’ente. La mancata replica alle difese e alle prove della parte pubblica comporta il rigetto della domanda.

Il Fatto

La società ricorrente ha adito il TAR Sardegna con ricorso ex art. 116 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittima omessa pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune, dei dati afferenti alla pianificazione e al governo del territorio, nonché l’annullamento del diniego implicito formatosi sull’istanza di accesso civico generalizzato presentata il 03.03.2025.

L’istanza elencava sette categorie di documenti, tra cui il piano urbanistico comunale vigente, gli strumenti urbanistici generali e di attuazione con le relative varianti, la documentazione trasmessa all’Assessorato regionale, quella relativa all’adeguamento del piano al Piano Paesaggistico Regionale e la nomina del commissario. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. In corso di giudizio la ricorrente ha domandato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, sostenendo che i dati erano stati forniti dopo l’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare se ricorressero i presupposti della cessazione della materia del contendere invocata dalla ricorrente. Ha rilevato che i dati oggetto di obbligo di pubblicazione risultavano già contenuti nel sito web comunale al momento della proposizione del ricorso, come emergere dalla nota prot. 6832 del 19.05.2025 con cui l’ente ha riscontrato l’istanza. Con tale nota, peraltro depositata in giudizio dal solo Comune, è stato fornito puntuale riscontro su ciascuno dei sette punti dell’istanza.

Deve quindi escludersi il presupposto di fatto su cui si fonda l’azione, ossia l’omessa pubblicazione delle informazioni relative alla pianificazione e al governo del territorio nella apposita sezione del sito. Il soddisfacimento dell’interesse sostanziale era anteriore all’instaurazione del giudizio e non deriva dalla condotta processuale dell’amministrazione: manca, pertanto, il fatto sopravvenuto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere.

Nel merito della pubblicazione contestata, il Collegio ha evidenziato che la documentazione prodotta dal Comune attesta la pubblicazione del piano urbanistico comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e al Piano di Assetto Idrogeologico, nella versione di adozione definitiva allegata alla delibera consiliare n. 7 del 28.03.2019, oltre alle controdeduzioni alla delibera regionale n. 805 del 16.07.2019. Lo stesso prospetto allegato all’istanza dalla ricorrente conferma tale pubblicazione. Il Comune ha inoltre dedotto che non è vigente alcun altro piano urbanistico comunale, essendo in vigore il piano di fabbricazione, esso pure pubblicato, mentre nel sito sono aggiornati i dati relativi all’iter procedimentale di approvazione del nuovo piano. Non risulta, infine, la nomina di alcun commissario ad acta.

A fronte di queste specifiche deduzioni e della documentazione allegata, la ricorrente non ha offerto alcuna replica né elemento di prova contraria. Si è limitata ad asserire che i documenti erano stati pubblicati in corso di causa e che sarebbe cessata la materia del contendere, senza contestare in modo argomentato la circostanza che la pubblicazione preesisteva al ricorso. Il ricorso è stato pertanto dichiarato infondato e rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *