Comunicazione PEC della sentenza: prova solo con ricevuta di consegna (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18388 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito cd. Fornero, ai sensi dell’art. 1, comma 58, legge n. 92 del 2012, il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza che decide l’opposizione decorre dalla comunicazione del testo integrale della sentenza all’indirizzo PEC del difensore. La prova della rituale esecuzione di tale comunicazione è fornita esclusivamente dalla ricevuta di accettazione e consegna generata dal sistema di posta elettronica certificata, senza che siano ammissibili atti equipollenti, interventi integrativi o sostitutivi, né sanatorie. Ove la ricevuta rechi un esito negativo di mancata consegna per causa imputabile al destinatario, è necessario il successivo deposito in cancelleria del testo integrale della sentenza ai sensi dell’art. 16, comma 6, decreto-legge n. 179 del 2012. In difetto, la comunicazione è inesistente e non fa decorrere il termine per l’impugnazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo principale proposto dalla società e inefficaci i reclami incidentali tardivi, confermando la sentenza di primo grado che aveva accertato un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e la risoluzione per effetto del licenziamento intimato nel 2017, con condanna al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a quindici mensilità.
La Corte territoriale aveva fondato la tardività sull’attestazione della cancelleria del Tribunale, secondo cui la sentenza di primo grado era stata comunicata al difensore della società mediante PEC ricevuta il 31 gennaio. Il difensore non aveva contestato l’atto, proveniente da pubblico ufficiale, e l’eventuale malfunzionamento della casella non era scusabile, essendo onere del difensore garantirne il funzionamento. La società, incorporante per fusione della originaria parte datoriale, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della prova della comunicazione della sentenza a mezzo PEC quando l’attestazione di cancelleria sia contraddetta dalla ricevuta generata dal sistema, che rechi un esito negativo di mancata consegna per indirizzo non valido.
Nel rito speciale, la comunicazione deve avvenire all’indirizzo PEC del difensore risultante da pubblici elenchi, ed è irrilevante l’indicazione di un diverso indirizzo nell’atto. Lo scopo è far pervenire alle parti il testo integrale del provvedimento, sì da consentire la predisposizione dell’impugnazione. La comunicazione si perfeziona quando il messaggio di cancelleria, contenente il testo integrale, giunge all’indirizzo del difensore.
Quanto alla prova, una volta generate la ricevuta di accettazione e quella di consegna, la comunicazione è regolarmente perfezionata e opera una presunzione di conoscenza analoga a quella dell’art. 1335 cod. civ., salva prova contraria a carico di chi eccepisce errori tecnici del sistema. L’art. 45, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ. stabilisce che il biglietto di cancelleria, se trasmesso via PEC, è costituito dal messaggio stesso.
La sola prova idonea della rituale comunicazione è dunque la ricevuta di accettazione e consegna generata dal sistema, senza ammissione di atti equipollenti. Le formalità previste dagli artt. 133 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. proc. civ., nonché dalla norma speciale, sono strumenti inderogabili posti a garanzia del diritto di difesa, non suscettibili di integrazioni o sostituzioni.
Nella specie la ricevuta recava esito negativo di mancata consegna per indirizzo non valido. Poiché l’imputabilità al destinatario non è contestata, sarebbe stato necessario il deposito in cancelleria del testo integrale, ai sensi dell’art. 16, comma 6, decreto-legge n. 179 del 2012. Tale adempimento è omesso, sicché la comunicazione è inesistente e inidonea a far decorrere il termine per l’impugnativa. L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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