Spese di lite ripetibili all’ente impositore assistito da propri funzionari (Cass. civ. Sez. V n. 20060 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario le spese di lite sono ripetibili in favore dell’ente impositore anche quando questi sia assistito da propri funzionari delegati anziché da un difensore esterno. La disciplina speciale, dal d.l. n. 437/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 556/1996, fino all’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2-sexies del d.lgs. n. 156/2015, ha costantemente riconosciuto il rimborso del compenso parametrato a quello degli avvocati, con la riduzione del venti per cento. Il giudice non è tenuto a motivare il mancato esercizio del potere di compensazione delle spese, trattandosi di scelta rimessa al suo potere discrezionale. La rinuncia al ricorso produce l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, ma lascia ferma la condanna del rinunciante alle spese.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un avviso di liquidazione notificatogli nel maggio 2019. In corso di causa l’imposta contestata veniva saldata da un terzo debitore nell’esecuzione originaria e il contribuente rinunciava al ricorso. L’Agenzia delle Entrate aderiva alla rinuncia chiedendo la condanna alle spese.

La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava estinta la materia del contendere per cessata materia del contendere, condannando il ricorrente alle spese. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva l’appello e condannava l’appellante alla refusione. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorrente sosteneva che, essendosi l’Agenzia costituita tramite un funzionario delegato e non con un avvocato, non sussisterebbe il diritto al rimborso di onorari e diritti professionali, secondo una giurisprudenza richiamata a sostegno. Si deduceva inoltre la sussistenza di giustificati motivi per la compensazione.

La Corte richiama il percorso normativo della materia. Il d.l. n. 437/1996, all’art. 12, comma 1, lett. b), prevedeva già la liquidazione delle spese a favore dell’ufficio assistito da propri funzionari con l’applicazione della tariffa per avvocati e la riduzione del venti per cento. La legge n. 228/2012, dal 1° gennaio 2013, ha aggiornato il parametro al decreto previsto dall’art. 9, comma 2, del d.l. n. 1/2012, mantenendo la riduzione. Infine l’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2-sexies del d.lgs. n. 156/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, conferma la regola per l’ente impositore, l’agente della riscossione e i soggetti iscritti all’albo, se assistiti da propri funzionari.

Il Collegio osserva che, pur nella varietà delle novelle, tutte attinenti alle modalità di determinazione dei compensi, il principio della ripetibilità delle spese è stato sempre confermato. Il processo tributario ha una sua autonomia, per specifiche disposizioni normative e per le esigenze di trattazione, sia in presenza di difesa tecnica sia quando la difesa è svolta da un funzionario delegato. Viene richiamata la Corte costituzionale, ordinanza n. 117 del 1999, che, sul tema della disparità di trattamento tra modelli processuali, ha affermato la piena discrezionalità del legislatore nel regolare le spese, indicando il processo tributario quale sistema autonomo e non omogeneo rispetto agli altri. La Corte richiama anche la ordinanza n. 292 del 2010, che non ha esaminato nel merito la questione per manifesta inammissibilità.

Quanto alla compensazione, la Corte ribadisce che la relativa facoltà rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a motivare espressamente il mancato esercizio, richiamando le Sezioni Unite n. 14989 del 2005. La Corte distrettuale ha comunque motivato, osservando che il pagamento del tributo è intervenuto in corso di causa, con conseguente correttezza della condanna alle spese. I motivi sono pertanto inammissibili e il ricorso respinto, con condanna del ricorrente alle spese del grado e obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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