Regolamento edilizio non surroga lo strumento urbanistico attuativo in materia di piscine (TAR Sicilia n. 3737 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento edilizio comunale, ai sensi dell’art. 29 della L.R. Sicilia n. 10/2020 e dell’art. 4 del d.P.R. n. 380/2001, costituisce fonte normativa secondaria di carattere tecnico-operativo, approvata separatamente dal piano urbanistico comunale del quale è parte integrante e sostanziale, ma non può surrogare lo strumento urbanistico attuativo. Ne deriva che, in assenza di quest’ultimo, la realizzazione di piscine scoperte a servizio di residenze private resta subordinata, ai sensi dell’art. 38, lett. v), del P.T.P. delle Isole Eolie, al ricorrere di chiare esigenze di pubblica utilità e di emergenza sociale. Il provvedimento di diniego parziale di autorizzazione paesaggistica che si fondi su tale disciplina è legittimo e non richiede il preavviso di diniego, trattandosi di atto di natura vincolata. In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di un solo capo motivazionale autonomo e sufficiente è idonea a sorreggere il dispositivo, rendendo ininfluente l’esame delle altre censure.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno nel Comune di Malfa, sull’Isola di Salina, ricadente in parte in zona z.t.o. “A0” e in parte in z.t.o. “E”, e integralmente iscritto nel P.T.P. delle Isole Eolie nell’Ambito MA3, ha ottenuto nel 2020 l’autorizzazione paesaggistica per la ristrutturazione di un fabbricato in stato di rudere con destinazione residenziale unifamiliare.
Dopo l’approvazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale di Malfa, che all’art. 94 disciplina le piscine per le residenze private, il ricorrente ha presentato un progetto per la realizzazione di una piscina con completamento delle sistemazioni esterne. La Soprintendenza ha assentito le sistemazioni esterne ma ha rigettato l’istanza quanto alla piscina, richiamando l’art. 38, lett. v), del P.T.P. e rilevando che il Comune non si era dotato di un nuovo strumento urbanistico attuativo. Il ricorrente ha impugnato il diniego parziale deducendo la violazione della disciplina regionale e l’eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica l’atto impugnato come provvedimento plurimotivato, fondato su due capi autonomi e ciascuno idoneo a sorreggere il dispositivo: il primo relativo all’assenza di uno strumento urbanistico attuativo, il secondo concernente l’inedificabilità dell’ambito MA3. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il Tribunale afferma che, ove uno solo dei capi risulti immune da censure, l’annullamento è precluso e l’esame delle altre doglianze diviene ininfluente per l’interesse del ricorrente.
Nel merito del primo capo, il Collegio confronta l’art. 38 del P.T.P. con l’art. 29 della L.R. n. 10/2020. Il regolamento edilizio comunale è definito strumento normativo obbligatorio di carattere tecnico-operativo, approvato separatamente dal piano urbanistico comunale, del quale è parte integrante ma al quale non si sostituisce. Regolamento edilizio e strumento urbanistico attuativo divergono per procedimento di adozione e per funzione: il primo attiene alle modalità costruttive e alle norme tecnico-estetiche, il secondo al governo del territorio e al potere di pianificazione urbanistica. La complementarietà è confermata dallo stesso art. 1 del R.E.C. di Malfa, che richiama più volte lo strumento urbanistico generale.
Il Collegio ritiene pertanto infondata la censura di violazione dell’art. 38 del P.T.P. e dell’art. 94 del R.E.C.: la Soprintendenza ha correttamente applicato la clausola che subordina la piscina alle chiare esigenze di pubblica utilità e di emergenza sociale. Quanto al secondo capo, il Tribunale esamina comunque la doglianza e la ritiene priva di pregio: l’intervento ricade nell’ambito MA3, disciplinato dall’art. 29 del P.T.P., che non annovera la piscina tra le attività compatibili in regime di recupero, non potendosi qualificare come restauro o compatibilizzazione di un detrattore ambientale.
Il secondo motivo è respinto. Il provvedimento è adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e la natura vincolata dell’atto rende superfluo l’accertamento di merito paesaggistico. L’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire, sì che è irrilevante il mancato coinvolgimento del S.U.E. Infine, il preavviso di diniego non è necessario quando la decisione si fondi su accertamenti di carattere vincolato. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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