Revoca dell’autorizzazione sanitaria e limiti del potere sindacale extra ordinem (TAR Puglia n. 159 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 ha carattere residuale e presuppone l’inesigibilità di un comportamento alternativo corretto da parte dell’amministrazione. Il sindaco può ricorrere allo strumento extra ordinem solo quando non disponga di alcun mezzo ordinario per fronteggiare l’emergenza. Ove la legge regionale preveda un provvedimento tipico e nominato di revoca dell’autorizzazione sanitaria per accertato esercizio abusivo della professione, il ricorso all’ordinanza contingibile e urgente è illegittimo per difetto dei presupposti di diritto e di fatto. La pendenza di una misura cautelare penale che abbia consentito la facoltà d’uso della struttura conferma l’insussistenza dell’urgenza.

Il Fatto

La ricorrente è una società unipersonale che esercita attività di studio odontoiatrico e laboratorio odontotecnico in forza di autorizzazione rilasciata dall’ASL competente nel 2016, con direzione sanitaria affidata a un consulente odontoiatra. A seguito di un controllo dei N.A.S. di Bari, lo studio è stato sottoposto a sequestro ex art. 354 cod. proc. pen., con contestazione a carico del legale rappresentante del reato di cui all’art. 348 cod. pen. per esercizio abusivo della professione.

Il G.I.P. presso il Tribunale di Bari ha convalidato il sequestro e, con successivo provvedimento, ha negato il dissequestro ma autorizzato la facoltà d’uso dell’immobile in favore dei medici abilitati, cosicché l’attività odontoiatrica è ripresa. Il Sindaco ha poi adottato un’ordinanza contingibile e urgente con cui ha disposto la revoca dell’autorizzazione, motivando per relationem sulla nota dei N.A.S. La società impugna l’atto davanti al TAR, lamentando l’insussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza, la contraddittorietà con i provvedimenti del giudice penale e il difetto di istruttoria e motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso e muove dalla delimitazione del perimetro del potere extra ordinem. Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la possibilità di impiegare l’ordinanza contingibile e urgente è circoscritta entro limiti precisi, perché un provvedimento atipico, che concede ampio spazio di manovra alla P.a., può comprimere diritti di libertà in contrasto con il principio di legalità sostanziale.

Su questa linea, il presupposto fondamentale del potere è individuato nella inesigibilità di un comportamento alternativo corretto da parte dell’amministrazione. Solo quando il sindaco non dispone in alcun modo di strumenti ordinari per fronteggiare l’emergenza è legittimo l’uso del potere extra ordinem, come affermato dalla sentenza n. 111 del 20.1.2022 dello stesso Tribunale.

Il Collegio verifica allora l’esistenza di un rimedio tipico. L’art. 14, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2017 prevede il provvedimento nominato della revoca dell’autorizzazione e della chiusura della struttura nella quale sia accertato l’esercizio abusivo della professione sanitaria o siano commesse gravi o reiterate inadempienze comportanti pericolo per la salute, con salvezza dell’informativa di reato all’autorità giudiziaria.

L’esistenza di questo strumento tipico esclude il carattere residuale dell’ordinanza sindacale. La censura di insussistenza dei presupposti, di diritto e di fatto, è quindi fondata. Assume rilievo anche l’intervenuta misura cautelare penale, che ha consentito la facoltà d’uso dello studio e ha reso non attuale la situazione emergenziale rappresentata dal Comune.

Il Tribunale accoglie pertanto il ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi, e compensa le spese di lite in ragione della natura e della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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