Parere paesaggistico illegittimo se non compara manufatti preesistenti e nuovo progetto (TAR Puglia n. 465 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere contrario della Soprintendenza sul permesso di costruire relativo a un intervento costiero è illegittimo quando valuta il progetto come se l’area fosse libera da manufatti, senza comparare l’impatto paesaggistico delle opere preesistenti, già assentite, con quello della nuova proposta. Il giudizio di compatibilità paesaggistica deve muovere dall’effettivo stato dei luoghi e non da una rappresentazione astratta degli stessi. La presenza di un vincolo di area di rispetto dei boschi non giustifica di per sé il diniego, ove l’art. 63 delle NTA del PPTR consenta a determinate condizioni la trasformazione dei manufatti esistenti e la realizzazione di opere rimovibili di limitate dimensioni: occorre verificare in concreto la consistenza strutturale e la conformità alle prescrizioni d’uso. Restano estranei alla competenza della Soprintendenza i profili relativi alla ricognizione degli usi civici e alla compatibilità con il piano comunale delle coste, rimessi all’Amministrazione comunale.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima a servizio di una struttura ricettiva, ha presentato istanza di permesso di costruire per la rimodulazione di un preesistente stabilimento balneare. Il progetto prevedeva la sostituzione dei manufatti già autorizzati con altri prefabbricati e reversibili, disposti perpendicolarmente alla linea di costa, al fine di ridurre la barriera visiva sul fronte mare e adeguare la struttura alle prescrizioni del piano regionale delle coste e alla normativa igienico-sanitaria.

La Soprintendenza ha espresso parere contrario, richiamando l’artificializzazione della costa, l’interferenza con le visuali paesaggistiche della strada litoranea, la mancata esplicitazione della coerenza con le prescrizioni del PPTR, l’interferenza con le zone gravate da usi civici e la mancata prova di coerenza con il piano comunale delle coste. La società ha impugnato il parere davanti al TAR Puglia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il provvedimento è inficiato in radice dal fraintendimento dei reali contenuti dell’istanza e dalla parziale valutazione dello stato dei luoghi. Pur essendo formalmente qualificato come “nuova costruzione”, l’intervento era chiaramente riferito alla rimodulazione di strutture preesistenti, già legittimamente assentite, con lo scopo di ridurre la barriera visiva senza incrementare la superficie complessiva dei manufatti.

La Soprintendenza non ha tenuto in alcuna considerazione i manufatti già esistenti, mai menzionati nel parere, né ha confrontato il loro impatto paesaggistico con quello della nuova proposta. Ha invece valutato il progetto come se l’area e le visuali fossero libere da ingombri, senza alcun ostacolo. La nuova dislocazione, osserva il TAR, libera la visuale del fronte mare e genera solo una interazione modesta con la casamatta e la torre costiera, la cui percezione non risulta sostanzialmente alterata per dimensioni e distanze.

Quanto al vincolo di area di rispetto dei boschi, il Collegio esclude che esso possa giustificare di per sé il diniego. L’art. 63 delle NTA del PPTR consente a determinate condizioni la trasformazione dei manufatti esistenti e la realizzazione di nuove opere rimovibili di limitate dimensioni, sicché non è possibile esprimere un giudizio di disvalore a priori senza valutare la consistenza strutturale delle opere, previa comparazione con quelle preesistenti.

Gli ulteriori profili motivazionali concernenti la ricognizione degli usi civici e la compatibilità con il piano comunale delle coste, non ancora approvato, esulano dalle competenze della Soprintendenza e sono suscettibili di approfondimento da parte dell’Amministrazione comunale. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del parere impugnato e salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, che dovrà riesaminare compiutamente il progetto. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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