Ottemperanza al giudicato e termine dilatorio: prova per mancata contestazione (TAR Sicilia n. 1351 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su provvedimento del giudice ordinario, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, può essere accertato anche in base alla mancata contestazione specifica del fatto da parte dell’amministrazione costituita. Ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., il giudice pone a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite. Il passaggio in giudicato del provvedimento da ottemperare deve risultare in modo certo, salvo che si tratti di sentenze del giudice amministrativo. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice ordina il pagamento entro termine e nomina commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato, aveva ottenuto dal Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, un’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. che annullava il decreto di liquidazione dei suoi compensi e liquidava in suo favore € 1.904,50 per compensi, oltre accessori, ponendo il pagamento a carico dell’Erario. Il provvedimento, inappellabile ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 150/2011 e non impugnato in cassazione, era passato in giudicato.
Notificata l’ordinanza al Ministero della Giustizia, il pagamento non seguiva. Il ricorrente proponeva allora ricorso per ottemperanza, notificato il 14 febbraio 2025, chiedendo l’esecuzione del giudicato. L’amministrazione si costituiva con memoria di mera forma, senza contestare i fatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto un problema di rito: l’allegato n. 2 al ricorso era depositato in formato illeggibile, il che avrebbe potuto impedire la verifica del rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il Tribunale supera l’ostacolo sul piano probatorio. La data di notifica dell’ordinanza — 15 luglio 2024 — non è mai stata specificamente contestata dall’amministrazione costituita. Richiamato l’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., il giudice ritiene che sul punto si sia processualmente formata una prova positiva dei fatti non contestati.
Ne consegue che il termine di 120 giorni risulta rispettato: il ricorso è stato notificato il 14 febbraio 2025, oltre sei mesi dopo la notificazione del titolo. Il Collegio verifica poi il passaggio in giudicato dell’ordinanza, comprovato per tabulas dall’attestazione di cancelleria del 28 gennaio 2025, richiamando sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6905 del 2011.
Nel merito, la pretesa trova fondamento nel titolo esecutivo. Il Tribunale accoglie il ricorso e ordina all’amministrazione di pagare la somma complessiva di € 2.778,90 entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nomina inoltre commissario ad acta il Dirigente della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia, con facoltà di delega, per l’ipotesi di perdurante inerzia, entro ulteriori 60 giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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