Requisiti minimi di gara e favor partecipationis nel soccorso istruttorio documentale (TAR Emilia-Romagna n. 5 del 03.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante può conformare la lex specialis richiedendo requisiti minimi di partecipazione, ove ciò risponda all’interesse pubblico di ampliare la concorrenza in un mercato ristretto, purché il criterio di valutazione dell’esperienza tecnica costituisca contrappeso proporzionato e direttamente inerente all’oggetto dell’appalto. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche discrezionali non è sostitutivo e resta circoscritto al palese travisamento del fatto, alla manifesta illogicità o all’arbitrarietà. È legittimo il soccorso istruttorio che consenta di correggere un errore materiale contenuto nella documentazione amministrativa, quando la rettifica non incida sull’offerta e valga a esplicitare una dichiarazione effettivamente resa. La censura che si limiti a contrapporre una diversa valutazione delle sedi proposte a quella della commissione è inammissibile.

Il Fatto

Un consorzio interuniversitario bandisce una procedura aperta per il servizio di individuazione, organizzazione e disponibilità dei test center destinati alle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria, in lingua inglese, per l’anno accademico 2023/2024. Il corrispettivo è fissato in misura non ribassabile e l’aggiudicazione dipende dal solo pregio tecnico dell’offerta, articolato su tre elementi: esperienza nella gestione dei test center, piattaforma di registrazione e pagamento, sedi estere proposte.

Alla gara partecipano tre operatori. L’aggiudicataria ottiene 92 punti, la ricorrente seconda classificata 90, la terza 78. La seconda classificata impugna l’aggiudicazione e gli atti di gara, contestando la carente istruttoria sui requisiti dell’aggiudicataria e il soccorso istruttorio attivato in suo favore. Propone poi motivi aggiunti avverso la riconvocazione della commissione e la conferma dell’aggiudicazione, chiedendo in via principale l’aggiudicazione in proprio favore o il subentro nel contratto, e in subordine il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale soprassiede sull’eccezione di inammissibilità sollevata dalla stazione appaltante, rilevando l’infondatezza nel merito di entrambi i gravami. Il primo motivo del ricorso principale assume che l’istruttoria sia stata lacunosa e abbia dato eccessivo risalto al favor partecipationis, ammettendo un concorrente ritenuto privo di solidità economica e di effettiva capacità esecutiva. Il Collegio osserva che, in base alle disposizioni della lex specialis sui requisiti di partecipazione, l’aggiudicataria possedeva tutti i requisiti richiesti.

La scelta della stazione appaltante di richiedere requisiti minimi risponde a un mercato peculiare, caratterizzato da gare deserte o con un solo partecipante. Tale impostazione risulta coerente con il principio di concorrenzialità di derivazione europea. Il criterio relativo all’esperienza nella gestione dei test center è direttamente inerente alla parte principale delle prestazioni e costituisce contrappeso proporzionato: su di esso l’offerta della ricorrente ha ottenuto il massimo punteggio, quella dell’aggiudicataria un punteggio inferiore.

Quanto al sindacato sulle valutazioni tecniche, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione, dovendosi limitare ai casi di palese travisamento del fatto o di manifesta illogicità (richiamati TAR Lazio, Sez. III quater, n. 10468 del 2023 e Cons. Stato, Sez. V, n. 7942). Il servizio, inoltre, è stato regolarmente ed integralmente eseguito, circostanza che conferma l’affidabilità dell’aggiudicataria.

Il secondo motivo contesta il soccorso istruttorio che ha consentito all’aggiudicataria di depositare la dichiarazione di iscrizione camerale. Il Collegio ritiene che l’attestazione camerale sia documento emendabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016. L’errore è consistito nell’indicazione di due ipotesi alternative in una dichiarazione contenuta nella busta amministrativa, non nell’offerta: la correzione del dato materialmente errato è quindi legittima, anche a norma dell’art. 3.4 del Disciplinare.

Il primo motivo aggiunto, incentrato sull’obbligo di qualificazione dei servizi cloud, è respinto perché non tiene conto delle regole di gara sulla piattaforma di registrazione e sul sistema di pagamento, alle quali l’offerta dell’aggiudicataria risulta conforme. Il secondo è inammissibile, introducendo una valutazione sostitutiva delle sedi estere priva dei presupposti del sindacato. Il terzo e il quarto riproducono le censure del ricorso principale e sono respinti. Le spese sono integralmente compensate in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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