Requisiti morali e diniego di assunzione nei ruoli operativi dei Vigili del fuoco (TAR Lazio n. 16152 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rientra tra le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, con la conseguenza che all’assunzione nei relativi ruoli si applica il requisito delle qualità morali e di condotta richiesto per l’accesso ai concorsi della magistratura ordinaria. L’Amministrazione dispone in proposito di ampio potere discrezionale, volto a consentire l’instaurazione del rapporto solo con candidati che offrano ragionevole affidamento di credibilità e prestigio nell’esercizio delle funzioni. Le condotte penalmente rilevanti accertate con sentenze irrevocabili, comprese quelle emesse a seguito di patteggiamento, equiparato alla condanna, legittimano il diniego di assunzione. Nelle procedure concorsuali il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non è dovuto, essendo sufficiente la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato alla procedura speciale di reclutamento a domanda del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, prevista dal D.M. n. 238 del 14.11.2018 e riservata a chi abbia svolto servizio volontario nel Corpo. È risultato idoneo ai sensi della legge n. 205/2017, ma in fase istruttoria l’Amministrazione ha acquisito la certificazione penale, dalla quale sono emersi due precedenti del Tribunale di Roma divenuti irrevocabili: una condanna per procurato allarme presso l’autorità ex art. 658 cod. pen. e una sentenza di patteggiamento per acquisto e cessione illeciti di sostanze stupefacenti ex art. 73, quarto comma, d.P.R. n. 309/1990.
Con decreto del Direttore Centrale del 28.02.2023 l’Amministrazione ha disposto il diniego all’assunzione, applicando l’art. 5 d.lgs. n. 217/2005 per mancanza delle qualità morali. Il ricorrente ha impugnato l’esclusione e il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 10-bis, l’eccesso di potere, il difetto di istruttoria e l’erronea valutazione dei precedenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la doglianza sul preavviso di diniego. Trattandosi di procedura concorsuale, l’Amministrazione non era tenuta a inoltrare la comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990 né ad applicare le garanzie procedimentali ivi previste. Correttamente è stata applicata la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, la cui finalità collaborativa non impone di dare conto nella motivazione del provvedimento finale delle osservazioni dell’istante.
Il TAR rileva che il ricorrente non ha prodotto osservazioni nel termine di dieci giorni dal preavviso, essendo pervenuta tardivamente la memoria. Lo scritto difensivo successivo, ad avviso del Collegio, nulla aggiunge agli elementi già in possesso dell’Amministrazione: il provvedimento non sarebbe stato diverso da quello adottato e resta quindi sottratto all’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990.
Nel merito, il Tribunale richiama Cons. Stato Sez. III n. 2903 del 10.04.2026, secondo cui il Corpo dei Vigili del Fuoco va ricompreso tra le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, connesse all’attività di protezione civile. L’art. 35 d.lgs. n. 165/2001 richiama l’art. 26 legge n. 53/1989, che estende il possesso delle qualità morali e di condotta alle assunzioni presso le amministrazioni che esercitano tali competenze.
Il Collegio ritiene che la condotta penalmente rilevante, accertata con sentenze irrevocabili, abbia pregiudicato l’instaurazione del rapporto di lavoro e si sia configurata ostativa, atteso che l’appartenente ai ruoli operativi riveste la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e collabora con le altre Forze dell’Ordine. Il comportamento è indicativo di mancanza di affidabilità e suscettibile di arrecare pregiudizio all’immagine dell’Amministrazione.
Quanto alla sentenza di patteggiamento, il TAR osserva che la sua equiparazione alla sentenza di condanna è confermata dalla legge n. 475/1999, che ha introdotto il comma 1-bis all’art. 15 della legge n. 55/1990. Il rito deflativo, pur premiale, non è riconducibile a una sentenza di assoluzione, e rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione valutarne il contenuto alla luce delle mansioni da svolgere. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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