Custodia negligente delle armi e giudizio di inaffidabilità del Prefetto (Cons. Stato n. 1552 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al divieto generale di detenzione delle armi, rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione. Il divieto di detenzione di armi e munizioni può essere fondato su situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato, senza che occorrano un giudizio di pericolosità sociale o un comprovato abuso nell’uso delle armi. L’apprezzamento dell’Autorità di pubblica sicurezza può valorizzare fatti o episodi privi di rilievo penale, purché sintomatici di possibilità di abuso. Il giudizio di inaffidabilità può basarsi sulla sola scarsa accortezza nella custodia dell’arma, e resta autonomo rispetto all’accertamento penale e alle cause di esclusione della punibilità.
Il Fatto
A seguito di un controllo, i Carabinieri rinvenivano in una vettura parcheggiata nei pressi di un bar due fucili da caccia, uno in custodia visibile dall’esterno e l’altro dietro il sedile di guida. L’auto era chiusa senza sicura, con il finestrino lato guida abbassato. Il Questore disponeva la revoca del titolo abilitativo e la Prefettura il divieto di detenere armi e munizioni.
Il provvedimento veniva impugnato davanti al TAR Basilicata, che respingeva il ricorso. L’interessato proponeva appello, lamentando l’erronea applicazione delle norme del T.U.L.P.S. e il mancato rilievo dello stato di necessità, avendo la sosta al bar consentito al nipote di assumere urgentemente un medicinale per un episodio diabetico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui il porto d’armi è una deroga alla regola del divieto di detenzione (Corte costituzionale n. 440 del 1993), nell’esercizio di una lata discrezionalità amministrativa (Corte costituzionale n. 109 del 2019). Il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è ampiamente discrezionale e presuppone un’analisi comparativa in cui prevale l’interesse alla sicurezza e all’incolumità delle persone (Cons. Stato n. 10618 del 2023).
La Sezione ribadisce che l’Amministrazione può fondare la non affidabilità su situazioni non ascrivibili alla buona condotta, senza necessità di pericolosità sociale né di abuso accertato, essendo sufficienti considerazioni probabilistiche e indizi (Cons. Stato n. 3585 del 2024; Cons. Stato n. 6530 del 2024). Tali canoni valgono anche per il divieto di detenzione.
Nel caso concreto, la nota dei Carabinieri e i reperti fotografici dimostrano che chiunque avrebbe potuto impossessarsi del fucile attraverso il finestrino aperto. Il giudizio di inaffidabilità non si fonda sul pericolo di abuso, ma sulla scarsa diligenza nella custodia dell’arma, aggravata dal fatto che la negligenza riguardava anche il fucile del nipote. Il primo motivo è quindi respinto.
Quanto al secondo mezzo, il Collegio rileva che il Prefetto non doveva valutare profili di ipotetica impunibilità penale, di competenza del giudice penale. Anche a voler ritenere attendibile la ricostruzione dell’appellante, sarebbe stato agevole chiudere il finestrino o portare le armi nel bar: non ricorrono i presupposti dell’art. 54 cod. pen. La prova testimoniale richiesta è superflua. L’appello è respinto, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione delle Amministrazioni.
Nota della Redazione
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