Sequestro preventivo e riesame non anticipano l’accertamento del reato (Cass. pen. Sez. IV n. 37992 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente, quali inosservanze dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; non vi rientra invece l’illogicità manifesta, deducibile solo attraverso lo specifico motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. Il controllo di legittimità sulla cautela reale si limita alla compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, senza verifica del fatto-reato. Ne discende che il giudizio di riesame non può trasformarsi in accertamento anticipato della sussistenza del reato, restando al tribunale il potere-dovere di controllo di legalità nei limiti degli elementi offerti dal pubblico ministero.

Il Fatto

Un Pubblico Ministero propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato l’annullamento di un decreto di sequestro preventivo relativo a un’area destinata alla realizzazione di un centro commerciale, ritenendo insussistente il periculum in mora pur a fronte della riconosciuta sussistenza del fumus.

La vicenda cautelare si era articolata in più passaggi, anche a seguito di un precedente annullamento con rinvio, e si era intrecciata con un ulteriore procedimento cautelare nel frattempo instaurato sulla nuova contestazione di lottizzazione abusiva.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il P.M. aveva articolato censure per molti aspetti versate in fatto, contestando la ritenuta ultimazione delle opere e dolendosi della valutazione del periculum in mora, senza scandire i vizi effettivamente deducibili in cassazione avverso una misura cautelare reale.

Il Collegio richiama il principio di diritto secondo cui, nella nozione di violazione di legge, rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente, correlate all’inosservanza di precise norme processuali, mentre ne resta esclusa l’illogicità manifesta, denunciabile soltanto con il motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. Il vizio di motivazione apparente è ravvisabile quando l’apparato argomentativo sia privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito.

Verificando il caso concreto, la Corte esclude che la motivazione del Tribunale possa qualificarsi apparente. Il giudice del riesame ha applicato i principi della sentenza rescindente, ha ricostruito i titoli abilitativi, ha ritenuto integrato il fumus e ha poi escluso il periculum, sul rilievo che, in materia paesaggistica e urbanistica, pur potendo la libera disponibilità di un’opera abusiva ultimata incidere sull’assetto del territorio, residua l’obbligo di motivare in ordine alle conseguenze ulteriori rispetto alla consumazione del reato. Il Tribunale ha preso atto dell’ultimazione e dell’utilizzazione dell’opera e ha ritenuto non integrato un aggravamento del carico urbanistico, compiendo una concreta valutazione delle ricadute sulla viabilità.

La Corte ribadisce poi che il procedimento incidentale dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertamento preventivo della sussistenza del reato, tematica riservata al procedimento principale. Il controllo di legalità va espletato nei limiti delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero, senza instaurare un processo nel processo. Correlativamente, la verifica della suprema Corte si limita alla compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante delibazione dell’antigiuridicità penale del fatto, senza accertare la sussistenza del fatto-reato.

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, con conferma dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *