Responsabilità da provvedimento illegittimo e prova della spettanza del bene della vita (Cons. Stato n. 4507 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo illegittimo non fa sorgere automaticamente il diritto al risarcimento del danno. Quando viene in rilievo un interesse legittimo pretensivo, il giudice deve accertare mediante giudizio prognostico, condotto sulla base della normativa applicabile, se la pretesa fosse destinata a esito favorevole secondo un criterio di normalità. Ove l’illegittimità accertata attenga a vizi non sostanziali, senza riconoscimento della fondatezza della pretesa, il danno può essere riconosciuto solo all’esito della riedizione dell’azione amministrativa, correlata all’effetto conformativo dell’annullamento. La colpa della pubblica amministrazione richiede la violazione grave dei canoni di imparzialità, correttezza e buona fede ed è esclusa quando l’errore interpretativo sia scusabile per incertezza del quadro normativo o novità della questione.

Il Fatto

La società appellante ottiene dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2447/2020, l’annullamento delle determinazioni con cui la Provincia aveva archiviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per un impianto di recupero di rifiuti da realizzarsi in un nuovo sito. L’ostacolo era stato individuato nella presenza, entro la fascia di rispetto di mille metri, di una struttura per l’infanzia ospitata presso un’azienda agricola agrituristica, qualificata dall’amministrazione come sito sensibile.

In forza di quel giudicato la società agisce per il risarcimento del danno, deducendo i maggiori costi di adeguamento dell’impianto preesistente, i mancati guadagni e la perdita di valore dei terreni. Il TAR respinge la domanda per difetto di prova sulla spettanza del bene della vita e per insussistenza della colpa. Propone appello la società, insistendo anche sulla perdita di chance.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la distinzione tra interessi oppositivi e pretensivi. Nel caso concreto l’interesse azionato è pretensivo, perché la lesione si sarebbe consumata con il diniego opposto all’istanza. Richiamando la propria giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, n. 8149/2023), il Consiglio ribadisce che il risarcimento esige la prova della spettanza del bene della vita, del nesso causale, del danno e della colpa.

La sentenza n. 2447/2020 aveva annullato gli atti per una non corretta interpretazione della disciplina sulle distanze dai siti sensibili. Restavano però intonse le ulteriori verifiche istruttorie sulla fattibilità del progetto. La Corte sottolinea che l’istruttoria ambientale non era affatto conclusa: la Provincia aveva sospeso i chiarimenti e le integrazioni, comunicando che la questione dell’agrinido costituiva presupposto per non dare ulteriore corso al procedimento. I riscontri della società non furono mai esaminati, ma ciò non consente di prevedere un esito favorevole.

Rilevano inoltre i problemi di viabilità emersi in istruttoria, la cui incidenza è ritenuta dirimente e che integrano valutazioni tecnico-discrezionali non fungibili in sede giurisdizionale. Quanto al procedimento autorizzativo ex art. 208 cod. amb., l’istanza non è mai stata presentata: l’iter si è arrestato alla verifica localizzativa, sicché nessun giudizio prognostico può fondarsi su un principio di prova.

La Sezione esclude poi la colpa. L’errore interpretativo è scusabile: la sentenza n. 2447/2020 ha dovuto ricostruire un quadro normativo incerto, coordinando art. 2, comma 1, legge n. 96/2006 e art. 151 legge reg. Lombardia n. 131/2008, tanto che in quella sede le spese furono compensate. La tesi dell’amministrazione era una plausibile opzione esegetica ex ante. La perdita di chance è respinta per difetto di imputabilità soggettiva e per assenza di una chance seria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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