Affidamento in prova: attività risocializzante concreta e discrezionalità del giudice (Cass. pen. Sez. I n. 36884 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’art. 47 Ord. pen., costituisce misura alternativa che attua la finalità rieducativa della pena e presuppone che il processo di emenda sia significativamente avviato, senza che sia richiesto il già conseguito ravvedimento proprio della liberazione condizionale. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l’apprezzamento sull’idoneità delle misure in astratto concedibili, con valutazione non censurabile in legittimità se sorretta da motivazione adeguata. Non è ostativa alla concessione l’assenza di una attività lavorativa, né la circostanza che l’istanza comporti prescrizioni più favorevoli rispetto alla detenzione domiciliare. È invece legittimo negare la misura quando il condannato non prospetti alcuna concreta attività risocializzante o di volontariato.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con ordinanza del 06/05/2025, rigettava la domanda di affidamento in prova al servizio sociale presentata nell’interesse del condannato con riferimento alla pena risultante da un provvedimento di cumulo. Il Tribunale rilevava che la richiesta era stata avanzata perché, dopo il cumulo, la pena residua era divenuta superiore a due anni, ma che successivamente, per effetto della concessione della liberazione anticipata, era nuovamente scesa al di sotto di tale limite.
Il Tribunale osservava inoltre che il condannato non aveva prospettato alcuna attività lavorativa o di volontariato idonea a prefigurare un concreto percorso di reinserimento, ritenendo quindi la richiesta finalizzata a ottenere prescrizioni più favorevoli. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione dell’art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte, riuniti i motivi per connessione, ha respinto il ricorso, correggendo parzialmente la motivazione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen. Il Collegio ha anzitutto ricostruito la natura dell’istituto, ribadendo che l’affidamento in prova presuppone un’evoluzione positiva della personalità registratasi dopo il fatto-reato, nella prospettiva del reinserimento sociale, richiamando sul punto Sez. I n. 33287 del 2013.
I giudici di legittimità hanno poi precisato che il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, richiamando Sez. I n. 43687 del 2010 e altri precedenti conformi.
La Corte ha ribadito che rientra nella discrezionalità del giudice di merito la scelta della misura maggiormente congrua, con valutazioni non censurabili in sede di legittimità se sostenute da motivazione adeguata e logicamente rispondente, secondo quanto affermato in Sez. I n. 652 del 1992.
Nel merito, la Corte ha ritenuto inconferente il riferimento del Tribunale al fatto che l’affidamento fosse stato richiesto per ottenere prescrizioni più favorevoli, poiché esso comporta per sua natura spazi di libertà più ampi rispetto alla detenzione domiciliare. Parimenti non corretta è stata giudicata l’enfasi sull’assenza di attività lavorativa, che non costituisce requisito dirimente, come chiarito da Sez. I n. 1023 del 2018.
Tuttavia, la Corte ha confermato il rigetto, perché l’ordinanza impugnata aveva dato rilievo, con carattere assorbente, alla mancata prospettazione di qualsiasi attività di volontariato o risocializzante: nel ricorso era stata indicata solo una generica disponibilità, priva di concretezza. Tale carenza è stata quindi ritenuta, in modo non manifestamente illogico, elemento ostativo alla concessione. Al rigetto è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.