Pena irrogata e revoca della misura cautelare dopo annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. F n. 31280 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misura cautelare applicata per un solo reato avvinto in continuazione ad altro più grave, la pena irrogata cui parametrare la perdita di efficacia ex art. 300, comma 4, cod. proc. pen. è quella stabilita dal giudice di primo grado quando la sentenza di appello sia stata annullata con rinvio. Non rileva la distinzione tra “pena certa irrogata” e “pena provvisoria stabilita”: la decisione di condanna non definitiva è comunque il titolo cui riferirsi. Il giudizio di rinvio non incontra, nella specie, il vincolo della reformatio in peius, così che la pena a titolo di aumento per il reato satellite può essere rideterminata. Di qui l’infondatezza della censura.

Il Fatto

Il ricorrente è sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 30 giugno 2020 per il delitto di art. 416-bis cod. pen. e, in origine, anche per quello di art. 74 d.P.R. n. 309/1990. La misura in ordine a tale secondo capo è cessata; resta il solo titolo relativo all’art. 416-bis cod. pen., per il quale il tribunale aveva irrogato quattordici anni di reclusione.

La corte di appello, ritenuto più grave il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, aveva qualificato l’altro come satellite e quantificato in quattro anni e otto mesi l’aumento per la continuazione. La Cassazione, con decisione del 28 febbraio 2025, ha annullato con rinvio la sentenza di appello in ordine al capo ex art. 74 e al trattamento sanzionatorio, rigettando nel resto. Il tribunale, confermando il rigetto dell’istanza di revoca, ha escluso la perenzione dei termini ex art. 300, comma 4, cod. proc. pen., assumendo come riferimento la pena di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondato il ricorso, pur correggendo la motivazione del provvedimento impugnato. Le argomentazioni del tribunale, fondate sulla distinzione tra “pena certa irrogata” e “pena provvisoria ed incerta stabilita”, non sono condivisibili: la soluzione delle questioni di diritto rileva solo se incide sulla correttezza della decisione finale, e in caso contrario l’art. 619, comma 1, cod. proc. pen. consente la rettifica degli erronei riferimenti giuridici.

Quanto ai precedenti evocati, la Corte ne afferma l’inapplicabilità. Le Sezioni Unite Mammoliti e Sezioni Unite Vitale esigono che si guardi alla pena inflitta come aumento per il reato satellite; le Sezioni Unite Keci riguardano il diverso piano dei termini massimi ex art. 303 cod. proc. pen.. Nessuna distinzione, precisa la Corte, è ipotizzabile tra pena irrogata e pena stabilita, poiché l’art. 300, comma 4, cod. proc. pen. richiama l’entità della pena da eseguire per ciascun reato.

La vicenda odierna, tuttavia, presenta un tratto peculiare. L’annullamento ha colpito una sentenza di appello che si era discostata dal primo giudice proprio sulla gravità relativa dei reati, degradando l’art. 416-bis cod. pen. a satellite. Venuta meno quella decisione, l’unica pena validamente irrogata per il reato sorretto dal titolo custodiale è quella di primo grado, e solo a essa è riferibile l’operatività della norma invocata.

Privo di pregio è l’argomento del ricorrente sul divieto di reformatio in peius. Nel giudizio di rinvio il giudice non è vincolato alla quantità di pena già individuata come aumento ex art. 81 cod. pen., potendo confermare il trattamento sanzionatorio di primo grado. Solo se il giudice del rinvio dovesse tenere ferma la responsabilità per il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 potrebbero ricrearsi le condizioni per applicare il principio delle Sezioni Unite Vitale. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali, con trasmissione degli atti al direttore dell’istituto penitenziario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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