Ricorso straordinario ex art. 625-bis: termine decorre dal deposito, non dalla conoscenza (Cass. pen. Sez. VI n. 41582 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di centottanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per la correzione dell’errore materiale o di fatto, previsto dall’art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., ha natura perentoria e decorre dalla data di deposito del provvedimento della Corte di cassazione. La lettera della norma è univoca nel riferirsi al deposito, in deroga alle disposizioni generali in materia di termini di impugnazione di cui all’art. 585 cod. proc. pen., con ciò rendendo irrilevante il momento in cui la parte interessata abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento. La dedotta nullità per omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza non sposta la decorrenza del termine, che resta ancorata al deposito.
Il Fatto
La Seconda sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 42523 del 23 ottobre 2024, aveva respinto il ricorso proposto nell’interesse del condannato avverso una precedente pronuncia della Corte di appello di Napoli del 27 dicembre 2023.
Avverso tale sentenza il difensore ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo un unico motivo: l’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte di cassazione sarebbe stato notificato a un indirizzo PEC diverso da quello indicato nella procura speciale, riconducibile ad altro difensore. L’errore avrebbe impedito al difensore di fiducia di intervenire nel giudizio, con violazione del diritto di difesa. Quanto alla tempestività, il ricorrente ha sostenuto che il termine dovesse decorrere dal momento dell’effettiva conoscenza della sentenza, poiché la dedotta nullità avrebbe impedito la conoscenza della data del deposito.
La Motivazione della Corte
La Sesta sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, affrontando in via preliminare la questione della decorrenza del termine. L’art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che la richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla Corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento.
La Corte ha ricordato il consolidato indirizzo secondo cui il termine è perentorio, essendo finalizzato a evitare che la sentenza di condanna irrevocabile resti esposta per un tempo potenzialmente indefinito alla situazione di relativa instabilità determinata dall’esperibilità della procedura straordinaria. Sul punto richiama Sez. 2, n. 29050 del 27/06/2014, Parnasso, Rv. 260264.
Quanto alla decorrenza, la lettera della norma — in deroga alle disposizioni generali in materia di termini di impugnazione di cui all’art. 585 cod. proc. pen. — è univoca nel fare riferimento alla data di deposito del provvedimento, rendendo irrilevante il successivo momento in cui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza. La Corte richiama Sez. 6, n. 22009 del 13/04/2023, Bruccoleri, Rv. 284711-01, resa in una fattispecie relativa a dedotto errore di fatto della sentenza di annullamento con rinvio per omesso avviso al difensore dell’udienza fissata dinanzi alla Corte di cassazione, nonché Sez. 5, n. 18998 del 22/02/2017, Pitino, Rv. 269901-01.
Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che il ricorso è stato presentato il 24 luglio 2025, mentre la sentenza impugnata è stata depositata il 20 novembre 2024: il termine di centottanta giorni era dunque ampiamente scaduto, con conseguente tardività dell’impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali. La Corte non ha fatto luogo alla condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando profili di colpa nella tardiva presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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