RPD spetta al docente precario tramite ottemperanza al giudicato (TAR Campania n. 4414 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il docente assunto a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie ha diritto alla Retribuzione Professionale Docenti, voce retributiva fissa e continuativa, in forza del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Passata in giudicato la sentenza del giudice del lavoro che condanna l’Amministrazione al pagamento, l’inerzia protratta oltre il termine dilatorio di 120 giorni legittima il ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Il TAR dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente precario alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Benevento, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1004/2023 pubblicata il 24 ottobre 2023, il riconoscimento del diritto alla RPD per i periodi di supplenza svolti tra l’anno scolastico 2015/2016 e il 2020/2021, con condanna dell’Amministrazione al pagamento di € 4.059,73, oltre interessi e rivalutazione.
La sentenza, divenuta definitiva e notificata, non ha avuto esecuzione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del giudicato anche mediante nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il presupposto è integrato: la sentenza ottemperanda è definitiva, è stata notificata presso la sede dell’Amministrazione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni.
Il Tribunale verifica il rispetto dei termini processuali, richiamando l’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e l’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3 del medesimo codice. Sul piano sostanziale, la sentenza del giudice del lavoro aveva qualificato la RPD come voce retributiva fissa e continuativa, riconosciuta al personale a tempo determinato in applicazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro e della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In accoglimento della domanda, nomina sin d’ora commissario ad acta un direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Tribunale precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Quanto alle spese successive alla sentenza, sono dovute solo quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza — pubblicazione, esame e notifica — e non quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive, rimesse alla libera scelta del creditore. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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