Revisione prezzi esclusa per il contratto quadro a prestazioni “a chiamata” (Cons. Stato n. 5701 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revisione prezzi disciplinata dall’art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall’art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica ai soli contratti ad esecuzione periodica o continuativa, muniti di un corrispettivo determinato e suscettibile di aggiornamento. L’istituto non opera quando le prestazioni siano rese in forza di un contratto quadro che preveda attività “a chiamata”, attivata da singoli ordinativi e fatturata di volta in volta in base alle ore effettivamente impiegate, in assenza di un canone fisso. In tale ipotesi gli atti successivi al contratto originario, con cui le parti danno corso a distinti e autonomi rapporti giuridici ancorché di contenuto analogo, restano estranei alla disciplina revisionale. Il subentro di un diverso contraente conferma l’autonomia delle singole prestazioni.
Il Fatto
Una società, cedutaria di un contratto di appalto stipulato con la Regione Puglia, ha chiesto la revisione prezzi del rapporto. L’amministrazione ha respinto l’istanza con una nota, ritenendo insussistenti i presupposti giuridici del riconoscimento. La società ha impugnato la nota, la clausola contrattuale che escludeva la revisione e gli articoli del capitolato speciale, chiedendo altresì la condanna dell’ente al pagamento delle somme maturate, oltre interessi.
Il TAR Puglia, con sentenza n. 719 del 2024, ha respinto il ricorso. Il primo giudice ha ritenuto che il rapporto avesse la forma di un contratto quadro con prestazioni “a chiamata”, che l’istanza fosse stata presentata tardivamente e che mancassero sia la motivazione della richiesta sia la prova del quantum. La società ha proposto appello, deducendo l’erroneità di tali statuizioni e sostenendo la natura periodica e continuativa del rapporto.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce la funzione dell’istituto. La revisione prezzi risponde all’esigenza di adeguare, a cadenze determinate, il corrispettivo alla dinamica dei prezzi, con beneficio per entrambi i contraenti. Presupposto indefettibile è l’esistenza di un contratto di durata, ad esecuzione continuata o periodica, destinato a protrarsi nel tempo in forza di un unico vincolo negoziale. Il Collegio richiama sul punto la propria giurisprudenza, in particolare Cons. Stato, Sez. IV, n. 5667 del 2022.
La Corte verifica quindi la struttura del rapporto. Dalle stesse difese dell’appellante emerge che l’attività era attivata mediante ordinativi che, pur di contenuto costante, costituivano autonome manifestazioni di volontà. Il facchinaggio veniva richiesto dall’amministrazione e accettato di volta in volta, per fronteggiare esigenze non quantificabili né programmabili, con riserva di valutare discrezionalmente i successivi ordinativi in base alle disponibilità finanziarie e alle necessità di servizio.
Anche le modalità di pagamento confermano tale lettura. Le singole prestazioni erano pattuite separatamente, non preventivabili ex ante, fatturate su richiesta della committenza e conteggiate in base alle ore effettivamente impiegate. Il Collegio ne deduce che non fu mai convenuto alcun canone fisso, unica base sulla quale l’aggiornamento revisionale potrebbe operare.
Il Consiglio di Stato richiama quindi l’orientamento secondo cui la revisione non si applica agli atti successivi al contratto originario con cui le parti diano corso a distinti e autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo (Cons. Stato, Sez. III, n. 2682 del 2012). Nel caso concreto rilevano in tal senso sia le tipologie delle prestazioni richieste sia il subentro della società appellante ad un diverso contraente. Mancando i presupposti applicativi dell’istituto, le ulteriori doglianze, comprese quelle relative alla tempestività dell’istanza e al quantum, restano assorbite. L’appello è respinto e la sentenza di primo grado confermata, con compensazione delle spese per mancata costituzione della controparte.
Nota della Redazione
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