Revisione prezzi e modifica contrattuale: obbligo di provvedere sull’istanza dell’appaltatore (TAR Lombardia n. 949 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste l’obbligo della stazione appaltante di provvedere con provvedimento espresso sull’istanza con cui l’appaltatore chiede la modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, prospettando un evento straordinario e imprevedibile idoneo ad alterare l’equilibrio economico negoziale. Tale obbligo non viene meno per il fatto che una precedente istanza di revisione prezzi, fondata su presupposti diversi, sia stata rigettata. La posizione del contraente privato ha consistenza di interesse legittimo pretensivo, poiché il potere di verifica dei presupposti del compenso revisionale è autoritativo e tecnico-discrezionale. In caso di inerzia, l’appaltatore può impugnare il silenzio-inadempimento; il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto all’an debeatur, mentre la valutazione di merito della pretesa è rinviata al momento successivo all’adozione del provvedimento.

Il Fatto

La società ricorrente si era aggiudicata il lotto B di una gara indetta dalla società resistente per servizi fiduciari di vigilanza presso immobili ubicati a Brescia. Nel corso dell’esecuzione contrattuale chiese l’adeguamento del corrispettivo per l’aumento del costo della manodopera conseguente al rinnovo del CCNL di settore. L’istanza fu rigettata perchè il contratto non conteneva alcuna clausola di revisione dei prezzi.

A distanza di pochi mesi la società presentò una nuova richiesta, fondata su un secondo rinnovo del CCNL, qualificato come evento straordinario e imprevedibile ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016. Su questa istanza la stazione appaltante rimase silente, sicchè la ricorrente propose ricorso per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e per la condanna all’adozione di un atto espresso, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità della resistente, secondo cui le due istanze sarebbero sovrapponibili e la seconda non imporrebbe alcun nuovo dovere di provvedere. Le richieste poggiano su presupposti di fatto e di diritto differenti: la prima invocava la revisione prezzi ex art. 106, comma 1, lett. a), la seconda il potere di modifica negoziale ex lett. c), che postula la verifica dell’alterazione del sinallagma per eventi incidenti sull’equilibrio economico del contratto.

Il giudice sottolinea come il diniego iniziale si fondasse esclusivamente sull’assenza di clausola revisionale, senza alcuna valutazione sull’ambito di applicabilità dell’istituto ai servizi. Le considerazioni espresse in quella sede non sono dunque estensibili alla nuova istanza, con la conseguenza che l’inerzia serbata su di essa non può dirsi legittima.

Affermata la sussistenza dell’obbligo, il Collegio qualifica la posizione del contraente in termini di interesse legittimo pretensivo. Il potere di revisione è autoritativo e tecnico-discrezionale, come precisato dalla giurisprudenza richiamata (Consiglio di Stato, sez. III, n. 4827 del 2018; Consiglio di Stato, sez. V, n. 465 del 2013; Consiglio di Stato, sez. V, n. 1069 del 2024; TAR Campania, sez. V, n. 3607 del 2023). Il privato potrà quindi avvalersi dei rimedi tipici dell’interesse legittimo, mentre la stazione appaltante deve svolgere l’istruttoria e concludere con un provvedimento espresso.

Quanto al termine, in mancanza di previsioni specifiche il Collegio richiama quello di trenta giorni ex art. 2, comma 2, legge n. 241/1990. Presentata l’istanza il 6 maggio 2024, il termine è scaduto il 5 giugno 2024, con formazione del silenzio-inadempimento.

Le difese nel merito sull’accoglibilità della richiesta sono dichiarate irrilevanti nel giudizio avverso il silenzio, incentrato sull’inerzia: solo dopo l’adozione del provvedimento il giudice potrà essere investito della pretesa sostanziale, giusta l’art. 133, lett. e), punto 2), c.p.a.. La richiesta di commissario ad acta è rigettata allo stato, non ravvisandosi ragioni acceleratorie. Il ricorso è accolto con ordine di provvedere entro sessanta giorni e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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