Ritardo rilascio permesso di costruire: colpa P.A. e complessità intervento (TAR Sicilia n. 1841 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità della P.A. per ritardato rilascio del permesso di costruire, il giudice amministrativo esclude la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa quando il ritardo procedimentale sia riconducibile alla complessità dell’intervento, alla originaria debolezza progettuale e alla incompletezza della proposta, nonché al concorso di altre amministrazioni nel sub-procedimento. La colpa della Pubblica Amministrazione, nella peculiare connotazione che assume sul piano della responsabilità patrimoniale, si configura come assenza di un errore scusabile. Il giudizio di imputazione del ritardo impone una analitica scomposizione dell’iter procedimentale, con distinzione dei periodi riferibili all’ente rispetto a quelli ascrivibili alla parte privata o ad altre autorità. La mancanza anche di uno solo dei quattro elementi richiesti dall’art. 2043 c.c. determina il rigetto della domanda risarcitoria.

Il Fatto

La società ricorrente presentava nel dicembre 2013 al Comune istanza per l’approvazione di un Programma costruttivo di edilizia residenziale convenzionata. Dopo una lunga sequenza di passaggi amministrativi e giudiziari, il permesso di costruire veniva rilasciato solo il 18/11/2021. Ritenendo che la eccessiva durata del procedimento avesse pregiudicato le proprie ragioni, la società proponeva azione risarcitoria a norma dell’art. 30 c.p.a.

Il Comune si costituiva eccependo in via preliminare la irricevibilità per tardività del ricorso. Nel merito contestava la sussistenza dei presupposti della responsabilità, addebitando il ritardo alla debolezza progettuale e alle plurime integrazioni richieste.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto la fondatezza della eccezione di tardività. Il provvedimento cui si correla il danno data al 18 novembre 2021, mentre la notificazione del gravame è avvenuta il 18 marzo 2022: il ricorso risulta pertanto tempestivo, essendo stato notificato esattamente il 120° giorno dalla adozione del titolo.

Passando al merito, il Tribunale ricostruisce analiticamente l’iter procedimentale e distingue i ritardi estranei da quelli imputabili all’ente. Una prima interlocuzione è ritenuta fisiologica data la complessità dell’intervento. Seguono periodi di interruzione astrattamente addebitabili al Comune, prima per una nuova statuizione provvedimentale, poi per un provvedimento giudicato illegittimo, infine per una inerzia cessata con l’insediamento del commissario ad acta. Il periodo dal marzo 2016 al maggio 2018 non è invece imputabile all’ente, essendo stato investito l’organo competente del parere di VAS.

Il Collegio qualifica come non addebitabili al Comune anche i periodi successivi, in cui si susseguono plurime richieste di integrazione documentale e i relativi adempimenti della società. Il ritardo imputabile si riduce così a tre periodi, per un totale di circa due anni e quattro mesi. Tale arco temporale, considerata la grande complessità dell’intervento, la partecipazione di altre amministrazioni e le numerose integrazioni richieste, trova oggettivo riscontro nella tesi difensiva dell’ente.

Il Tribunale sottolinea che gran parte del ritardo è maturata prima del parere della Commissione Tecnica Specialistica, contributo tecnico di fondamentale importanza per la valutazione dell’impatto urbanistico di un programma destinato a un insediamento di rilevanti dimensioni. Considerato il tempo impiegato dalla ricorrente per corrispondere alle richieste documentali, il ritardo residuo si riduce a meno di un mese. In base a tali premesse non può essere imputata al Comune alcuna colpa grave.

Mancando l’elemento soggettivo — secondo la connotazione di assenza di errore scusabile che assume in materia di responsabilità patrimoniale della P.A., come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (tra cui Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24 gennaio 2020, n. 601 e Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30 novembre 2023, n. 10340) — il Collegio rigetta il ricorso. La obiettiva protratta durata del procedimento giustifica tuttavia la compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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