Assegnazione del commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato scolastico (TAR Marche n. 1003 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso volto all’esecuzione del giudicato che ha riconosciuto il diritto alla fruizione del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, ove l’Amministrazione non abbia provveduto, decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. La costituzione in giudizio dell’Amministrazione, meramente formale e priva di opposizioni nel merito, non ostacola l’accoglimento della domanda. In caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, che è legittimato ad adottare ogni atto, anche di natura contabile e finanziaria, necessario all’assolvimento del mandato, decorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme per gli anni scolastici di riferimento. La sentenza, notificata nel novembre 2025 e non impugnata, era passata in giudicato. Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al titolo, la parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito in giudizio con memoria formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, condizione necessaria per l’esperibilità dell’azione di ottemperanza.
Nel merito, il giudice ha rilevato la fondatezza della domanda, non risultando eseguiti i titoli indicati in epigrafe. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, sicché l’inadempimento del giudicato è stato dichiarato.
Il TAR ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salve le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il compito di provvedere all’esecuzione dell’incarico entro i successivi centoventi giorni dall’investitura, adottando ogni atto necessario, incluse variazioni di bilancio e stipulazione di mutui.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025, e ha condannato l’Amministrazione resistente alla loro rifusione, in considerazione della non controversa situazione di inadempimento esistente al momento della proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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