Conversione permesso di soggiorno studio-lavoro anche oltre la scadenza (TAR Liguria n. 25 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a lavoro subordinato, il termine stabilito dal legislatore per la presentazione dell’istanza ha portata meramente acceleratoria del procedimento amministrativo. I presupposti sostanziali dell’istanza riposano sull’esistenza di un contratto di lavoro idoneo all’ottenimento del titolo e non sulla tempestività della domanda rispetto alla vigenza del precedente permesso. La scadenza del titolo di studio non è dunque ostativa: rileva la concreta volontà dello straniero di soggiornare legalmente per svolgere regolare attività lavorativa. La valutazione prognostica favorevole circa l’inserimento lavorativo e la capacità reddituale futura prevale sull’elemento formale della sopravvenuta scadenza. La conversione è ammessa anche quando il contratto sia stato stipulato dopo la scadenza del permesso per motivi di studio.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, ha stipulato un contratto di lavoro subordinato e ha poi presentato istanza di conversione del titolo, previa verifica delle quote disponibili. La Prefettura ha respinto la domanda con decreto rilevando che l’istanza era stata presentata quando l’efficacia del permesso per studio era già scaduta, in violazione dell’art. 14, comma 6, d.P.R. n. 394/1999.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Liguria, chiedendone l’annullamento. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto. Il Collegio, in sede cautelare, ha accolto l’istanza e ha poi trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto un unico motivo, richiamando l’orientamento che ammette la conversione anche quando il permesso per studio sia scaduto e il contratto sia stato stipulato dopo tale scadenza. Il Collegio ha ritenuto il motivo fondato.
Il Tribunale ha aderito all’interpretazione sistematica dell’art. 14, comma 6, d.P.R. n. 394/1999 proposta dal Cons. Stato, Sez. III, n. 7318 del 2022 e da Cons. Stato, Sez. III, n. 7525 del 2021. Secondo tale lettura, a fronte della concreta volontà del cittadino straniero di soggiornare legalmente per svolgere regolare attività lavorativa, non può opporsi la già intervenuta scadenza del permesso per motivi di studio.
La conversione da studio a lavoro non è condizionata dalla disponibilità reddituale richiesta per il rinnovo. Essa è subordinata all’esistenza di un elemento idoneo a dimostrare la capacità reddituale futura, con un profilo rivolto al futuro anziché al periodo già decorso. Rileva quindi la valutazione prognostica favorevole sull’inserimento nel mondo del lavoro, oltre all’assenza di elementi ostativi nel pregresso periodo di studio.
Il Collegio ha tratto ulteriore conferma dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che attribuisce rilevanza agli elementi di fatto sopraggiunti dai quali desumere un giudizio prognostico favorevole sulla capacità reddituale. La norma manifesta il favor del legislatore per la concreta volontà di integrazione mediante attività lavorativa e lecito procacciamento di mezzi di sostentamento. Ne consegue che il termine per la richiesta di conversione ha portata meramente acceleratoria del procedimento.
Il Tribunale ha inoltre ribadito che la conversione è ammessa anche in presenza di un contratto stipulato dopo la scadenza del permesso per motivi di studio. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato. Restano salve le valutazioni e le verifiche dell’Amministrazione in sede di riesercizio del potere, nel rispetto dei principi espressi. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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