Revoca dell’accoglienza e sopravvenuto status di rifugiato: ricorso improcedibile (TAR Toscana n. 679 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, intervenga un ulteriore decreto di revoca fondato su un presupposto diverso e su nuova istruttoria, non impugnato e divenuto definitivo. L’annullamento del primo provvedimento costituirebbe inutiliter datum, perché la posizione giuridica del richiedente risulta ormai regolata dal provvedimento sopravvenuto. Il secondo decreto non è meramente confermativo del primo, in quanto sorretto da autonoma valutazione e da diversa base motivazionale, segnatamente il riconoscimento dello status di rifugiato. Ne deriva il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla pronuncia di annullamento.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, entrava nel territorio nazionale come richiedente protezione internazionale ed era ospitato in una struttura di accoglienza. La Prefettura, accertato dalle banche dati che nell’anno 2023 l’interessato aveva conseguito un reddito superiore all’assegno sociale, disponeva la revoca delle misure di accoglienza in applicazione dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015.

Il provvedimento veniva impugnato davanti al TAR, con istanza di sospensione cautelare, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. La domanda cautelare era accolta. Nelle more del giudizio la Prefettura ripristinava le misure, il ricorrente otteneva dalla competente Commissione territoriale il riconoscimento dello status di rifugiato e, su quel nuovo presupposto, la stessa Prefettura adottava un secondo decreto di revoca. Quest’ultimo non veniva impugnato. All’udienza pubblica il Collegio tratteneva la causa in decisione, con avviso di possibile declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 73 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la sequenza cronologica degli atti e ne trae la conseguenza processuale. I due provvedimenti di revoca insistono sulla medesima posizione giuridica del ricorrente, cioè sull’interesse all’inserimento nel sistema di accoglienza provvisorio destinato ai migranti in attesa di definizione della domanda di protezione.

Il decreto del 13.12.2024 non è stato impugnato né con ricorso autonomo né con motivi aggiunti. Esso è pertanto divenuto definitivo. Il TAR esclude che si tratti di atto meramente confermativo: la nuova determinazione poggia su una rinnovata istruttoria e su un presupposto differente, individuato nel riconoscimento della protezione internazionale, in applicazione della circolare ministeriale 31006 del 7.8.2023.

Da qui la conseguenza sull’interesse a ricorrere. L’eventuale annullamento del primo decreto sarebbe inutiliter datum, perché la revoca delle misure risulta ormai definitiva in forza del secondo provvedimento. Non permane alcun interesse concreto ed attuale alla decisione di merito.

Il Collegio rileva che il ricorrente, nella memoria, si è limitato a rappresentare la persistenza della propria condizione di vulnerabilità. Tale circostanza non incide sul piano dell’interesse processuale, ormai assorbito dalla definitività del provvedimento sopravvenuto. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese sono compensate in ragione delle incertezze interpretative delle disposizioni applicate. Il TAR liquida in favore del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la somma di euro 1.600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, in attuazione degli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002. Dispone inoltre l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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