Irricevibile il ricorso sul voto dell’esame di Stato per tardività della notifica (TAR Campania n. 1147 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il voto conclusivo dell’esame di Stato di primo ciclo di istruzione è irricevibile quando la notifica intervenga oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla formalizzazione della valutazione e dalla pubblicazione dei risultati. Nel merito, le censure sulla valutazione delle prove scritte sono infondate ove il punteggio attribuito trovi giustificazione negli elementi della griglia di valutazione e negli errori segnalati nella correzione. Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione tecnica della Commissione d’esame incontra il limite della discrezionalità tecnica, non essendo ammessa la sostituzione del giudizio dell’organo valutatore. Le doglianze relative alle prove la cui eventuale accoglimento non incida sul voto complessivo, determinato dalla media aritmetica tra le prove scritte, la prova orale e il voto di ammissione, sono improcedibili per difetto di interesse.
Il Fatto
I genitori di un alunno, esercenti la potestà sul figlio minore, impugnano il voto finale di 9/10 attribuito all’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Il punteggio scaturiva dalla media tra i voti delle tre prove scritte, tutti pari a 9/10, il voto del colloquio orale, pari a 10/10, e il voto di ammissione.
I ricorrenti deducono l’illogicità del punteggio attribuito a ciascuna prova scritta, sostenendo che l’alunno avrebbe dovuto conseguire 10/10, e prospettano incongruenze nella valutazione dei singoli profili della griglia di valutazione. L’Amministrazione si costituisce chiedendo il rigetto. Alla camera di consiglio i ricorrenti rinunciano alla domanda cautelare; all’udienza pubblica la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo di rito e dichiara il ricorso irricevibile. La notifica è avvenuta il trentunesimo giorno successivo a quello di formalizzazione della valutazione dell’alunno e di pubblicazione dei risultati, come desumibile dalle date del verbale e del prospetto. Il superamento del termine di trenta giorni consuma dunque la facoltà di impugnazione.
In via subordinata, il Tribunale esamina le censure nel merito e le reputa infondate, anche a prescindere dai profili di inammissibile sindacato sulla discrezionalità tecnica della Commissione d’esame. Quanto alla prova scritta di italiano, risultano giustificate sia l’attribuzione di 4 su 5 in luogo di 5 su 5 alla voce “correttezza grammaticale”, sia quella di 4 su 5 in luogo di 5 su 5 alla voce “pertinenza, rigorosa conoscenza dei contenuti”: nell’elaborato sono segnalati errori grammaticali, imprecisioni lessicali e contenutistiche e frasi fatte, indice di conoscenza non approfondita dell’argomento.
Le doglianze relative alla prova di matematica sono parimenti respinte. Il punteggio di 3 su 5 anziché 4 su 5 alla voce “applicazione formule e tecniche operative” trova giustificazione nelle rappresentazioni grafiche non precise; quello di 3 su 5 anziché 4 su 5 alla voce sul linguaggio specifico è ricondotto alla stesura dell’elaborato che non rispetta l’ordine tradizionale della quadrettatura del foglio. Dirimente è poi la mancata corretta applicazione della formula di calcolo dell’altezza, con conseguenti erroneità dei risultati riferiti al volume e al peso.
Quanto alle prove di lingua straniera, le censure sono improcedibili per difetto di interesse: il voto complessivo deriva, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 62 del 2017, dalla esatta media aritmetica tra i voti delle tre prove scritte, della prova orale e del voto di ammissione, con arrotondamento all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5; l’eventuale accoglimento non potrebbe dunque migliorare il risultato finale. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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