Scatti stipendiali utili al TFS anche in caso di cessazione a domanda (TAR Toscana n. 1949 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, richiamato dall’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., attribuisce al personale delle forze di polizia, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sei scatti stipendiali del 2,50 per cento, senza distinzione tra appartenenti all’ordinamento militare e all’ordinamento civile. Il beneficio spetta anche al personale collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale: esso è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo e la sua inosservanza non preclude il diritto. L’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 non ha determinato la riviviscenza della formulazione originaria, poiché la reviviscenza è istituto di carattere eccezionale. Sulle somme riliquidate spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente alla Guardia di Finanza, è cessato dal servizio a domanda nel gennaio 2021 con il grado di sottotenente, un’età anagrafica di 56 anni, 7 mesi e 14 giorni e un’anzianità contributiva di 41 anni utili ai fini del trattamento di fine servizio. Dal prospetto di liquidazione emergeva che l’indennità di buonuscita era stata calcolata senza includere nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil.
Il ricorrente ha quindi agito per l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento e per la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. L’Istituto ha resistito sostenendo che, trattandosi di dimissioni volontarie, non ricorressero i presupposti della norma e che la domanda non fosse stata presentata entro il 30 giugno dell’anno di maturazione congiunta dei requisiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato inutilizzabili i depositi del 9 settembre 2026, perché tardivi rispetto ai termini dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., ed ha escluso i presupposti della cessazione della materia del contendere, non avendo l’Amministrazione adottato alcun provvedimento satisfattivo. Ha inoltre negato il rinvio richiesto dall’INPS, anche in ragione del tempo trascorso dal ricorso e del progressivo consolidarsi della giurisprudenza.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato la sistemazione del quadro normativo operata dal Cons. Stato, sez. II, n. 2887 del 2023. L’istituto dei sei scatti, nato con provvedimenti settoriali poi abrogati, è stato esteso dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate. L’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso, non ha fatto rivivere la disciplina originaria, perché la reviviscenza è istituto eccezionale. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. si è limitato a confermare la perdurante vigenza dell’art. 6-bis ai soli fini del trattamento di fine rapporto.
Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di forze di polizia richiamata dalla norma è ampia e comprende gli appartenenti all’ordinamento militare e civile. Quanto all’ambito oggettivo, il comma 2 estende i sei scatti al personale che chieda il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, con domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione di entrambe le anzianità. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.
Il Collegio ha poi respinto la lettura dell’INPS sul carattere decadenziale del termine del 30 giugno. Il comma 3 dell’art. 6-bis collega quel termine alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo, senza prevedere alcuna sanzione per l’inosservanza. L’eventuale ambiguità della disposizione non consente di farne discendere conseguenze preclusive, come affermato dal TAR Umbria n. 87 del 2024 e dal TAR Toscana n. 344 del 2025.
Accertato il possesso dei requisiti, il ricorso è stato accolto, con condanna dell’INPS alla riliquidazione del trattamento mediante inclusione dei sei scatti e al pagamento delle differenze. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Le spese sono state liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri e accessori.
Nota della Redazione
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