Revoca assessore, motivazione solo apparente e convalida del vizio sostanziale (Cons. Stato n. 4019 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nomina e la revoca degli assessori comunali sono espressione di ampia discrezionalità del sindaco, non tenuto a un particolare onere motivazionale. L’atto di revoca, tuttavia, ha contenuto amministrativo e non politico: il suo percorso motivazionale deve essere verificabile in sede giurisdizionale, quantomeno quanto alla correttezza dei presupposti fattuali. Una motivazione espressa in termini puramente astratti e dubitativi, che non indichi una ragione reale della revoca, integra un difetto sostanziale di motivazione. Tale vizio non è emendabile mediante convalida ex art. 21-nonies, comma 2, legge n. 241/1990, quando il secondo provvedimento sostituisca il portato motivazionale originario con contestazioni del tutto diverse: la convalida che salda vizi sostanziali realizza un non consentito sviamento della funzione.
Il Fatto
Il ricorrente, nominato assessore e vice sindaco di un comune, impugnava davanti al TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, il decreto sindacale di revoca della nomina. Con successivi motivi aggiunti impugnava il secondo decreto, di convalida del primo ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2, legge n. 241/1990. Deducendo plurime violazioni di legge e eccesso di potere, chiedeva l’annullamento degli atti e il risarcimento dei danni.
Il TAR accoglieva ricorso e motivi aggiunti, annullava gli atti e condannava il comune al risarcimento, quantificato in € 4.000 oltre accessori. Il comune e il sindaco proponevano appello, lamentando difetto dei presupposti, sopravvenuta carenza di interesse, violazione dell’art. 46 d.lgs. n. 267/2000 e infondatezza dei motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dal riconoscimento dell’ampia discrezionalità sindacale: il sindaco può evidenziare il venir meno del rapporto fiduciario o la necessità di preservare l’equilibrio politico della giunta senza particolare onere argomentativo. L’atto resta però amministrativo, seppur discrezionale, e il suo percorso motivazionale deve essere controllabile dal giudice quanto alla correttezza dei presupposti di fatto.
La revoca originaria indicava solo generiche esigenze di riequilibrio politico, espresse in termini ipotetici (“possono rendere necessaria”), senza alcuna ragione concreta verificabile. La Corte la qualifica come motivazione evanescente, puramente astratto-accademica. L’atto è dunque privo di motivazione, pur nella nozione lata riconosciuta a questa categoria di provvedimenti.
Quanto al secondo decreto, il Collegio esclude anzitutto la carenza di interesse: solo il confronto tra i due atti consente di cogliere i profili di illegittimità del secondo. Nel merito, la convalida introduce contestazioni affatto diverse — l’inerzia sull’istruttoria TARI e l’aumento tariffario, l’omesso impulso sulla variante urbanistica, lo scarso impegno sul decoro urbano — del tutto eterogenee rispetto alle originarie esigenze di riequilibrio.
Il punto centrale è la distinzione tra vizi formali e vizi sostanziali. I primi sono emendabili con la convalida; i secondi, consistenti nell’insussistenza di un presupposto o nell’irragionevolezza del decisum, non possono essere sanati da una semplice dichiarazione di volontà, perché l’illegittimità attiene al contenuto dell’atto e richiede una riforma (richiamata Cons. Stato n. 3385/2021). Nella specie lo stravolgimento del portato motivazionale è talmente evidente da frustrare la funzione della revoca: il vizio originario si comunica alla convalida, che saldandosi al primo atto realizza uno sviamento della funzione.
L’appello è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della natura delle questioni.
Nota della Redazione
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