Continuazione tra reati estemporanei: esclusa l’unicità del disegno criminoso (Cass. pen. Sez. 1 n. 19044 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce reato continuato l’insieme di più violazioni penali che siano espressione di un disegno criminoso unitario, ovvero di una rappresentazione ideativa che, sin dal momento iniziale, abbracci le diverse condotte almeno nelle loro linee essenziali. La contiguità temporale dei fatti costituisce solo un indice rivelatore, di per sé non sufficiente, dovendosi escludere che i reati successivi siano frutto di una determinazione estemporanea ed occasionale. La programmazione richiesta dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. non deve implicare una dettagliata previsione di ogni svolgimento, ma esige pur sempre una visibile deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine sufficientemente specifico.
Il Fatto
La Corte d’Assise d’Appello di Milano aveva respinto la domanda avanzata dal condannato volta ad ottenere, in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra due delitti già giudicati con sentenze irrevocabili.
Il primo episodio era un omicidio commesso in una certa data; il giorno successivo l’interessato aveva posto in essere una rapina impropria tentata, in concorso, ai danni di un centro commerciale, tentando di sottrarre un dispositivo per la ricarica di telefoni cellulari. Secondo la difesa, tale secondo reato sarebbe stato funzionale a mantenere attivi i dispositivi di comunicazione durante la fase di fuga, rendendo i due fatti riconducibili ad un’ideazione comune.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che il riconoscimento della continuazione richiede un concreto apprezzamento degli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso. La nozione di disegno criminoso implica una rappresentazione unitaria delle diverse condotte sin dal momento ideativo, tale da escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo del reato continuato, che si fonda sulla ridotta pericolosità sociale derivante da una programmazione unitaria.
La ricostruzione del processo ideativo ha natura indiziaria e si alimenta dall’apprezzamento di nessi esteriori tra le condotte. Rilevano la contiguità temporale, l’omogeneità del bene giuridico leso e ogni altro indicatore della comune ideazione, a condizione però che non siano espressivi di una generica adesione ad un sistema di vita. L’unicità del disegno, infatti, non si identifica con una scelta di vita improntata alla reiterazione di condotte criminose.
La programmazione può essere ab origine anche solo di massima, ma deve sussistere una visibile deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, con riserva di adattamento alle eventualità del caso. Richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, la Corte ha precisato che, anche in sede esecutiva, non è sufficiente valorizzare la presenza di alcuni indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
Nel caso di specie, la marcata estemporaneità del secondo episodio, pur volendolo ritenere collegato alla contingente necessità di mantenere i contatti durante la fuga, lo qualifica come portato di un’esigenza del momento e non di una programmazione razionale. La contiguità temporale, pertanto, non è stata ritenuta realmente indicativa di una ideazione comune, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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