Volumi tecnici e divieto di sanatoria paesaggistica: illegittima l’autorizzazione in sanatoria (TAR Marche n. 594 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 167, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004 va interpretato nel senso di vietare la sanatoria di ogni intervento edilizio che dia luogo a volumi, senza che sia possibile distinguere tra volume c.d. tecnico e altro tipo di volume. Ne consegue l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria che abbia qualificato come volumi tecnici manufatti aventi rilevanza volumetrica. Il parere favorevole della Soprintendenza, privo di autonoma efficacia esterna e reso in un procedimento non conclusosi con provvedimenti autorizzativi, non è impugnabile in quanto tale. L’illegittimità della sanatoria paesaggistica non determina un effetto invalidante a cascata sulla determinazione conclusiva della conferenza di servizi ex art. 7 del DPR n. 160/2010, ma incide sulla sua concreta esecuzione. Il principio di differenziazione tra tutela paesaggistica e funzioni urbanistico-edilizie, di cui all’art. 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004, opera solo tra responsabili del procedimento.
Il Fatto
Il Comune rilasciava nel 2008 il permesso di costruire per un impianto di betonaggio su lotti ricadenti in area paesaggisticamente vincolata ex art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 42/2004. I lavori venivano eseguiti senza la previa autorizzazione paesaggistica; la successiva istanza di accertamento di compatibilità era respinta, con decisione confermata dal giudice amministrativo.
Dopo il trasferimento della proprietà, la nuova titolare avviava un procedimento ex art. 7 del DPR n. 160/2010 per la riattivazione dell’impianto e, in parallelo, otteneva dall’Unione Montana l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. 57 del 29/7/2021, sulla base del parere favorevole della Soprintendenza. La conferenza di servizi si concludeva positivamente con la determinazione SUAP del 16/9/2022. La banca confinante impugnava tutti gli atti, lamentando l’illegittimità della sanatoria e dei pareri connessi.
La Motivazione della Corte
Respinte le eccezioni di carenza di interesse e di mancata impugnazione del silenzio-assenso, il Collegio scrutinava i motivi nel merito. Quanto alla sanatoria paesaggistica, il Tribunale rilevava che il parere della Soprintendenza aveva qualificato i silos come volumi tecnici, escludendone la rilevanza volumetrica. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 9960 del 21.11.2023 e n. 7625 dell’1.9.2022, oltre a pronunce dei TAR Lazio e Campania, il Collegio affermava che la norma non consente alcuna distinzione tra volume tecnico e volume edilizio. Da qui l’annullamento dell’autorizzazione n. 57 del 2021 e del presupposto parere del 27/7/2021.
Diversa sorte seguivano le censure contro il parere del 27/5/2020: il procedimento atipico in cui era stato reso non si era concluso con alcun titolo autorizzativo espresso, sicché le doglianze risultavano prive di rilevanza rispetto ai successivi provvedimenti tipici.
Infondate erano anche le censure contro il parere favorevole dell’Unione Montana del 1/9/2022: la Soprintendenza, convocata, non aveva partecipato, e il suo silenzio andava inteso, ex art. 14-bis, comma 4, della legge n. 241/1990, come assenso senza condizioni, non censurato sotto tale profilo. Il Collegio escludeva inoltre un effetto invalidante a cascata sull’intera procedura ex art. 7 del DPR n. 160/2010, che riguardava interventi tecnici minori su impianto esistente.
Rigettati i motivi sul Regolamento per le attività insalubri, sull’incompatibilità del funzionario e sulla doppia conformità, il Tribunale escludeva il contrasto con il giudicato formatosi sulla precedente sentenza, che non conteneva un accertamento radicale sull’inammissibilità della sanatoria sotto ogni profilo. Il ricorso era quindi accolto parzialmente, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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