Revoca del finanziamento FESR e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 13 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la revoca parziale di un finanziamento pubblico, fondata sull’accertamento delle inadempienze del beneficiario nella fase esecutiva del rapporto, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Spetta invece al giudice amministrativo la cognizione delle controversie che investono i requisiti di accesso al beneficio, l’esercizio della discrezionalità del concedente in ordine all’an, al quid e al quomodo dell’erogazione, oppure la revoca per illegittimità o contrasto iniziale con il pubblico interesse. La natura provvedimentale dell’atto di concessione esclude l’inquadramento del rapporto in schema negoziale e la conseguente attrazione della controversia alla giurisdizione esclusiva sugli accordi sostitutivi di provvedimenti. Il difetto di giurisdizione va dichiarato ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con facoltà di riassunzione davanti al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.

Il Fatto

Il Comune ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Ambiente ha disposto la chiusura e la revoca parziale del finanziamento concesso per un’operazione di ripristino della sentieristica minore, a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013. La revoca è intervenuta all’esito delle verifiche condotte dopo la liquidazione del contributo, che hanno fatto emergere inadempienze del beneficiario.

Il Comune ha chiesto l’annullamento del provvedimento e degli atti presupposti. La Regione, costituendosi, ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione della difesa erariale e dichiara il proprio difetto di giurisdizione. La vicenda attiene alla fase successiva alla concessione del contributo e riguarda l’esito negativo delle verifiche compiute dopo la liquidazione: è emersa l’inosservanza delle condizioni e degli obblighi assunti dal beneficiario. In particolare, il Comune non ha ottemperato agli adempimenti per la chiusura dell’operazione entro i termini e non ha implementato il sistema Caronte, azioni necessarie per le certificazioni delle spese.

Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato che rimette al giudice ordinario le controversie sulla fase esecutiva della concessione, salvo che non siano in discussione i requisiti di accesso (richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 702 del 2022). Nello stesso senso cita un proprio precedente (TAR Catania n. 2974 del 2024): la legittimità della revoca rientra nella giurisdizione ordinaria quando la contestazione riguarda esclusivamente le inadempienze del percettore, senza coinvolgere l’apprezzamento discrezionale del concedente.

Il Collegio respinge la tesi del ricorrente che assimila i finanziamenti FESR ai Patti territoriali. Il finanziamento è stato concesso con un atto di natura provvedimentale, insuscettibile di inquadramento negoziale; non opera quindi la giurisdizione esclusiva sugli accordi sostitutivi di provvedimenti invocata sul richiamo di un diverso precedente della stessa sede.

Il difetto di giurisdizione è dichiarato ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con facoltà di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese della fase sono compensate in ragione della natura della pretesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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