Revoca dell’interdittiva antimafia e carenza di interesse a fini risarcitori (TAR Puglia n. 627 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela dell’informazione interdittiva antimafia, con contestuale iscrizione dell’impresa nell’elenco dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e la sua declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non potendo il ricorrente ritrarre alcun vantaggio pratico dall’eventuale annullamento dell’atto revocato. Il giudice amministrativo è tenuto ad accertare l’illegittimità dell’atto solo se sussiste un interesse ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. In assenza di domanda risarcitoria o di dichiarazione di un interesse di tal genere, la caducazione degli effetti del provvedimento impugnato esaurisce ogni utilità della pronuncia giurisdizionale.
Il Fatto
Una ditta individuale impugna davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, il provvedimento con cui la Prefettura di Lecce ha adottato nei suoi confronti una informazione interdittiva antimafia, ritenendo sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011. La ricorrente deduce falsa ed erronea applicazione delle norme richiamate, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed eccesso di potere per carenza di motivazione.
Nelle more del giudizio, a seguito di istanza di aggiornamento e riesame, la Prefettura revoca l’interdittiva e iscrive la ditta nella c.d. white list ex art. 1, comma 52, legge n. 190/2012. L’Amministrazione resistente chiede quindi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, in corso di causa, è sopraggiunto un fatto idoneo a rendere chiaramente inutile, sul piano pratico, un’eventuale pronuncia di annullamento. La revoca dell’atto impugnato e la contestuale iscrizione nella white list integrano una delle ipotesi in cui l’interesse alla decisione viene meno, perché il ricorrente non potrebbe conseguire alcun vantaggio dalla caducazione giurisdizionale del provvedimento ormai revocato.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse si verifica, tra l’altro, quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’annullamento dell’atto impugnato, richiamando in proposito Cons. Stato, Sez. V, n. 9683 del 2023 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 5298 del 2023.
La questione centrale attiene al rapporto tra improcedibilità e potere-dovere del giudice di accertare l’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori. Il Collegio applica l’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori, richiamando sul punto Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2022. Nel caso concreto la ricorrente non ha azionato alcuna domanda risarcitoria né ha dichiarato un interesse di tal natura.
Ne consegue che il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Sussistono tuttavia i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Nota della Redazione
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