Revoca licenza fiscale deposito carburanti per perdita idoneità tecnica impianto (TAR Sicilia n. 2990 del 06.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza fiscale di esercizio di un deposito commerciale di prodotti energetici costituisce atto dovuto quando vengono meno i presupposti tecnici per l’esercizio dell’impianto, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d. lgs. n. 504/1995. La pendenza del procedimento di bonifica ex art. 242 d. lgs. n. 152/2006 non esclude la violazione della disciplina fiscale e le conseguenze che la legge vi ricollega. La sospensione della licenza in luogo della revoca non trova copertura normativa quando l’impianto è inidoneo e la situazione ha perduto carattere di temporaneità. La gestione meramente cartolare dei prodotti, senza deposito fisico e senza strumenti di misura idonei, compromette la sicurezza fiscale e legittima il provvedimento. Il difetto di motivazione e la violazione del contraddittorio non sussistono quando l’amministrazione ha esposto le ragioni tecniche e assegnato termini per le osservazioni.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva un deposito commerciale di carburanti e lubrificanti, autorizzato nel 2015, per il quale aveva ottenuto la licenza fiscale di esercizio. A fronte di esigenze di manutenzione, comunicava nel 2016 la necessità di sostituire i serbatoi, senza movimentazione dei prodotti, e avviava la procedura ambientale prevista dall’art. 242 d. lgs. n. 152/2006. Le indagini non si concludevano e i lavori restavano sospesi.

A seguito di due accessi nel febbraio 2020, l’Agenzia delle Dogane contestava lo stato di parziale dismissione dei serbatoi e l’assenza di strumenti di misura idonei, avviava il procedimento e, con provvedimento dell’aprile 2020, revocava la licenza. La società impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo eccesso di potere, violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, violazione dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990 e falsa applicazione dell’art. 63 del Testo Unico Accise.

La Motivazione della Corte

Il Collegio estromette il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non riferendosi allo stesso gli atti contestati, e respinge integralmente il ricorso. Muove dalla motivazione del provvedimento, che fonda la revoca sull’inidoneità tecnica del deposito: serbatoi parzialmente dismessi e non più sicuri, assenza di strumenti di misura conformi. Da ciò l’amministrazione desume il venir meno dei presupposti per l’esercizio fiscale e l’applicazione dell’art. 63, comma 1, del TUA quale effetto diretto della legge.

Il primo motivo è infondato. La pendenza del procedimento ambientale non esclude la violazione della disciplina fiscale né le conseguenze connesse: la società potrà semmai richiedere una nuova licenza al ripristino dei presupposti. Il Collegio rileva che l’impossibilità di movimentare i prodotti era anteriore all’avvio della procedura ambientale e che la ricorrente non ha sollecitato adeguatamente gli enti preposti, risultando solo un’istanza successiva al provvedimento. A fronte dell’inosservanza, la revoca era atto dovuto.

Quanto alla richiesta di sospensione in luogo della revoca, il Collegio osserva che l’art. 23 del TUA riguarda i depositi fiscali e non quelli commerciali, sicché manca copertura normativa; la sospensione sarebbe comunque inutile e di fatto equivalente alla revoca. La sostenuta temporaneità è smentita in atti: dal 2016 il deposito non aveva capacità di stoccaggio, i serbatoi erano privi di copertura e il bilico di pesatura in disuso. Le marcature dell’ultima taratura metrologica risalivano al 2014. Ne deriva il rigetto anche della censura sulla mancanza di gradualità.

Il Collegio esamina poi la gestione alternativa praticata dalla società, ricostruita nel verbale del febbraio 2020, basata su DAS emessi senza scarico fisico dei prodotti. Tale modalità cartolare è correttamente ritenuta non conforme, perché viene meno la fase di controllo e verifica che presuppone un deposito fisico, con pregiudizio per l’interesse pubblico alla vigilanza fiscale. La ricorrente non ha indicato alcun aggancio normativo né strumenti di misura idonei.

Infondate sono anche le censure su motivazione e contraddittorio: la motivazione è esaustiva e la comunicazione di avvio conteneva il termine di dieci giorni per le memorie e di trenta per la conclusione. Il mancato funzionamento dei serbatoi risaliva al 2016 e, dal verbale alla notifica del provvedimento, erano decorsi più di trenta giorni senza adeguamento. Quanto all’interesse pubblico, il bilanciamento operato dall’amministrazione appare ragionevole. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese per euro 2.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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