Payback dispositivi medici: legittimo il ripiano per gli anni 2015-2018 (TAR Lazio n. 8216 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sanitario per gli anni 2015-2018 non è irragionevole né contrasta con il principio di irretroattività della legge: le imprese fornitrici di dispositivi medici erano consapevoli, sin dal 2015, dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento. La definizione ex post dei tetti regionali, uniformati al tetto nazionale del 4,4% del fabbisogno sanitario, non lede l’affidamento degli operatori, né altera l’esito delle procedure di gara, operando il ripiano ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori. Non sussiste violazione dell’art. 32 Cost., atteso il ragionevole contemperamento tra esigenze di prevedibilità e la ratio di equità tra le regioni.
Il Fatto
La società ricorrente, produttrice di dispositivi medici, impugnava il decreto del Ministero della Salute e gli atti presupposti riguardanti le linee guida per il ripiano del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Con il ricorso, riproposto in giudizio dopo l’opposizione al ricorso straordinario, la società deduceva la tardiva e retroattiva applicazione del meccanismo di ripiano, la violazione dell’art. 32 Cost. e la contraddittorietà con le procedure di affidamento dei contratti pubblici, lamentando l’incertezza dei criteri di calcolo dello sforamento basati sui modelli CE.
In corso di causa, l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 ha introdotto un meccanismo di estinzione agevolata dell’obbligazione, subordinato al versamento del 25% degli importi. Non constando l’adesione a tale istituto, il ricorso è stato deciso nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di riunione con altri giudizi connessi, evidenziando come la riunione non sia obbligatoria e come la trattazione autonoma non pregiudichi l’economia processuale, considerato il numero elevato di ricorsi pendenti.
Nel merito, la sentenza richiama i propri precedenti (TAR Lazio, Sez. III-quater, 7 maggio 2025, n. 8733 e 8735) e la sentenza Corte costituzionale 22 luglio 2024, n. 140, che ha escluso la natura retroattiva delle disposizioni sul payback. La Corte ha osservato che le imprese erano consapevoli sin dal 2015 del meccanismo del tetto e del ripiano, essendo la normativa risalente e chiara, mentre lo ius superveniens ha reso solo operative le procedure esistenti, senza innovare sul piano sostanziale.
Quanto alla violazione dell’affidamento, il TAR rileva che il tetto di spesa nazionale del 4,4% era noto sin dal 2014 e che l’accordo in sede di Conferenza permanente ha fissato lo stesso limite anche per i tetti regionali, in modo uniforme, rendendo prevedibile il rischio di payback. Ne consegue che gli operatori avrebbero dovuto orientare i propri comportamenti con l’ordinaria diligenza.
Il Collegio esclude altresì il contrasto con la normativa europea sugli appalti, poiché il ripiano agisce sulla complessiva sfera patrimoniale dei fornitori e non rimodula i contratti d’appalto, né incide sull’entità della fornitura o sul prezzo del prodotto. Infine, reputa ragionevole la base di calcolo del contributo, che si riferisce esclusivamente al prezzo del dispositivo, escludendo i servizi accessori, come chiarito dai modelli CE sin dal 2001. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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