Porto d’armi, riesame in autotutela e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Campania n. 406 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio di un provvedimento amministrativo che, all’esito di una nuova istruttoria, esprima una volontà di provvedere autonoma e distinta dalla mera esecuzione dell’ordinanza cautelare, determina la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso proposto avverso il precedente atto di diniego, con conseguente improcedibilità del gravame. Non integra invece causa di improcedibilità la condotta dell’amministrazione che si limiti ad adeguarsi al contenuto della misura cautelare con un atto di rilevanza solo provvisoria, in attesa della decisione di merito. Ove il sopravvenuto provvedimento di secondo grado aderisca sostanzialmente alla prospettazione censoria del ricorrente, il principio della soccombenza virtuale giustifica la condanna dell’amministrazione resistente alle spese di giudizio e al rimborso del contributo unificato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato il decreto con cui il Prefetto, all’esito di un riesame disposto dal TAR in sede cautelare, aveva confermato il diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale. Il gravame investiva anche gli atti endoprocedimentali e la successiva nota con cui l’amministrazione aveva respinto l’istanza di annullamento in autotutela.
Nel corso del giudizio il difensore del ricorrente ha depositato un provvedimento sopravvenuto con cui la Prefettura ha rilasciato il porto d’armi richiesto. Il Tribunale era chiamato a stabilire quali conseguenze processuali derivassero da tale atto, adottato dopo una nuova ordinanza cautelare che aveva imposto all’amministrazione una rinnovata valutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che il provvedimento sopravvenuto è stato dichiaratamente adottato nell’esercizio dei poteri di secondo grado. Da ciò deriva il venir meno dell’interesse del ricorrente a perseverare nel giudizio e la conseguente improcedibilità del ricorso, per difetto dei presupposti di cui all’art. 100 c.p.c.
Il Tribunale richiama la regola generale secondo cui, quando nel corso del giudizio intervenga un fatto che determini la cessazione della materia del contendere, senza che sia possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a una pronuncia nel merito.
Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra ottemperanza alla misura cautelare e autonoma riedizione del potere. La giurisprudenza richiamata (TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 146 del 2013; Cons. Stato, sez. VI, n. 520 del 2007; Cons. Stato, sez. III, n. 5871 del 2013; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 4909 del 2013) distingue due ipotesi. Se l’amministrazione si adegua alla sospensiva con un atto consequenziale, non si ha improcedibilità, perché l’atto ha rilevanza solo provvisoria. Se invece effettua una nuova valutazione e adotta un atto espressione di una nuova volontà di provvedere, autonomo e indipendente dall’esecuzione della pronuncia cautelare, il ricorso diventa improcedibile o si ha cessazione della materia del contendere, a seconda del contenuto satisfattivo.
Nel caso concreto il Collegio qualifica l’atto sopravvenuto come esercizio di autonoma riedizione del potere, adottato all’esito di una nuova istruttoria e non di mero ossequio all’ordinanza. Da qui la dichiarazione di improcedibilità. Quanto alle spese, i motivi del provvedimento di secondo grado risultano sostanzialmente adesivi alla prospettazione del ricorrente; il principio della soccombenza virtuale conduce quindi alla condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese, liquidate in € 1.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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