Revoca del nulla osta e sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro (TAR Molise n. 94 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato è illegittima quando l’Amministrazione fonda il provvedimento sul mero dato oggettivo del superamento del termine di presentazione presso lo Sportello unico, senza approfondire le ragioni di salute documentate dallo straniero, valutabili come principio di prova della forza maggiore. È del pari illegittima la revoca adottata per la mancata produzione di documentazione che l’art. 22, secondo comma, d.lgs. n. 286/1998 pone a carico del solo datore di lavoro: la sua inerzia integra sopravvenuta indisponibilità del datore e impone all’Amministrazione di valutare il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, secondo la circolare ministeriale n. 3836 del 20.8.2007. L’art. 35 d.P.R. n. 394/1999 non può essere applicato con automatismo, ma richiede una valutazione partecipata della posizione dello straniero.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina extracomunitaria, ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura ha revocato il nulla osta per lavoro subordinato in precedenza concessole ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998. L’Amministrazione ha addotto due motivi: il ritardo nella comunicazione dell’ingresso in Italia, avvenuto il 2.12.2023 e segnalato solo il 9.1.2024, con superamento del termine di otto giorni; la carenza della documentazione alloggiativa e della denuncia di presenza.

La ricorrente ha dedotto la forza maggiore determinata da ragioni di salute e l’illegittimità della revoca per documenti di esclusiva pertinenza del datore di lavoro, divenuto poi indisponibile. Il Tribunale, in sede cautelare, aveva già sospeso l’efficacia del provvedimento con ordinanza n. 47/2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie entrambi i motivi. Sul primo, rileva che è lo stesso provvedimento impugnato a dare atto delle ragioni di salute della ricorrente, recatasi in ospedale pochi giorni dopo l’ingresso, dove le era stata diagnosticata una patologia. Tali circostanze, valutabili almeno quale principio di prova della forza maggiore, avrebbero dovuto indurre gli uffici a giustificare il mancato rispetto del termine fissato dall’art. 35 d.P.R. n. 394/1999. L’Amministrazione, invece, con un automatismo non scevro da profili di irragionevolezza, ha posto a fondamento della revoca il mero dato oggettivo dell’inosservanza.

Non regge l’obiezione erariale secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto comunicare l’impedimento: manca la prova della ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, effettuata solo presso il prospettico datore di lavoro. Né può valorizzarsi l’ipotesi che la guarigione sia intervenuta in tempo utile, perché il provvedimento non ne fa menzione e ciò contrasterebbe con il divieto di motivazione postuma (richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3666/2021).

Sul secondo motivo, il Collegio sottolinea che l’art. 22, secondo comma, d.lgs. n. 286/1998 pone l’onere della documentazione alloggiativa e della proposta di contratto di soggiorno a carico del datore di lavoro, non del lavoratore, che non potrebbe soppervi in alcun modo. La mancata produzione, dopo la manifestata disponibilità all’assunzione, dimostra per facta concludentia la sopravvenuta indisponibilità del datore.

In tale evenienza l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, come previsto dalla circolare n. 3836 del 20.8.2007, che contempla proprio la posizione dello straniero che non riesce a formalizzare il rapporto per indisponibilità del datore. Discostandosene senza motivazione, l’atto è illegittimo. L’Amministrazione avrebbe semmai dovuto convocare l’interessata e assegnarle un termine per regolarizzare la posizione, nell’ambito della debita partecipazione procedimentale. Il ricorso è quindi fondato e il provvedimento annullato, con rideterminazione dell’Amministrazione; spese compensate per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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