Nullità osta al lavoro e sopravvenuto rilascio: improcedibilità per carenza di interesse (TAR Lombardia n. 918 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio e in esecuzione del riesame disposto in sede cautelare, l’amministrazione concluda favorevolmente il procedimento rilasciando quanto richiesto. La sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale fa venir meno l’interesse alla decisione di merito. La declaratoria in rito giustifica la compensazione delle spese e conferma l’ammissione al gratuito patrocinio. La liquidazione delle competenze al difensore è rinviata a separato provvedimento, da emettersi su apposita istanza.

Il Fatto

Il datore di lavoro presentava istanza di nulla osta al lavoro subordinato stagionale in favore del ricorrente. Dopo la richiesta di integrazione documentale, puntualmente riscontrata, la Prefettura rilasciava il nulla osta. Il Consolato rilasciava quindi il visto d’ingresso e il lavoratore entrava in Italia in attesa della convocazione per la stipula del contratto di soggiorno.

Successivamente l’amministrazione avviava il procedimento di revoca del nulla osta, adducendo la genericità delle indicazioni del datore e l’assenza di necessità di manodopera. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il difetto delle ragioni di interesse pubblico prevalenti e l’eccesso di potere. Il TAR, con ordinanza cautelare, accoglieva l’istanza di sospensione ai fini del riesame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, in esito al riesame imposto in sede cautelare, la Prefettura ha rappresentato la conclusione favorevole del procedimento per l’interessato, con il rilascio di quanto richiesto. Il thema decidendum originario — la legittimità del decreto di revoca — risulta così superato da un fatto sopravvenuto che soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente.

La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Il giudice amministrativo non è chiamato a pronunciarsi nel merito quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta dall’amministrazione nel corso del giudizio.

La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese tra le parti. Il Collegio conferma inoltre l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato, avuto riguardo all’avvenuto rilascio del nulla osta. La liquidazione delle competenze spettanti al difensore è demandata a un separato provvedimento, da emettersi a seguito di apposita istanza dell’interessato.

La decisione si segnala per la coerenza tra esito cautelare e definizione del merito: la sospensione ai fini del riesame ha prodotto l’effetto utile di condurre l’amministrazione a riesaminare la propria determinazione, rendendo superfluo l’accertamento della legittimità del provvedimento revocatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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