Ottemperanza e cessazione materia del contendere: carta docente erogata dopo il ricorso (TAR Lombardia n. 3001 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza presuppone che la pretesa azionata risulti integralmente soddisfatta dopo la proposizione del ricorso, come comprovato dall’amministrazione o riconosciuto dalla parte ricorrente. L’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza che riconosce il diritto alla carta docente integra l’oggetto del giudizio di ottemperanza, che si estingue solo con l’integrale adempimento. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza resta giustificata quando l’ottemperanza è avvenuta successivamente alla proposizione del ricorso, ancorché prima della decisione.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice ordinario una sentenza che dichiarava il suo diritto a usufruire dell’erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento tramite carta elettronica. A fronte della mancata esecuzione spontanea della pronuncia, la ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare integrale esecuzione al dictum giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’amministrazione, costituitasi in giudizio, aveva documentato l’avvenuto pagamento delle somme dovute in data successiva alla proposizione del ricorso, producendo la relativa prova documentale nel corso del giudizio. La parte ricorrente aveva altresì confermato l’avvenuto accreditamento delle somme a titolo di carta docente, pur insistendo per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori.
Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., poiché la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta successivamente alla proposizione del ricorso. Tale evenienza, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, determina l’esaurimento dell’oggetto del giudizio di ottemperanza, non essendovi più alcuna utilità da conseguire per la parte ricorrente.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto di porle a carico dell’amministrazione, in considerazione del fatto che l’ottemperanza era intervenuta solo dopo il deposito del ricorso. La soccombenza virtuale dell’amministrazione, che aveva reso necessario il ricorso per ottenere quanto già riconosciuto dal giudice ordinario, ha giustificato la condanna al pagamento delle spese, liquidate in misura forfettaria e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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