Revoca del nulla osta e obbligo di valutare le controdeduzioni del datore (TAR Campania n. 5803 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, prevista dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, presuppone un accertamento effettivo e attuale degli elementi ostativi, da compiersi all’esito di un’istruttoria completa e nel contraddittorio con gli interessati. Le garanzie partecipative degli artt. 7 e 10 della l. n. 241/1990 impongono all’Amministrazione di valutare le memorie e i documenti pertinenti e di dare conto delle ragioni della loro inidoneità. La regola di non annullabilità dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990 non opera quando l’Amministrazione abbia attivato il contraddittorio e ne abbia poi disconosciuto gli esiti, affermando un fatto contrario al vero: in tal caso il vizio è sostanziale e si traduce in difetto di istruttoria e di motivazione. Il potere di revoca è vincolato nell’an solo dopo l’accertamento dell’elemento ostativo, non nell’accertamento stesso, che dipende dai dati di fatto e può mutare in presenza di nuovi elementi.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato stagionale su istanza di un’impresa agricola, presentata nel dicembre 2023 nell’ambito della programmazione dei flussi. Con il titolo ha conseguito il visto presso il Consolato Generale d’Italia a Casablanca ed è entrato in Italia il 14 luglio 2024. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli ha convocato le parti per il rilascio del modello 209 e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, facendo emergere un parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

La comunicazione di avvio del procedimento di revoca, fondata sull’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, ha assegnato dieci giorni per le controdeduzioni. Il datore ha trasmesso due integrazioni documentali, comprovate dalle ricevute di consegna, dirette a contrastare la ragione ostativa. Lo Sportello ha comunque revocato il nulla osta con provvedimento notificato il 3 novembre 2025, senza nuovo interpello dell’Ispettorato. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Campania, che in sede cautelare ha sospeso la revoca.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il modello semplificato introdotto dall’art. 42 del d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022: il rilascio del titolo è anticipato e le verifiche posticipate. La semplificazione non elide però l’esigenza che la revoca poggi su un accertamento effettivo e attuale degli elementi ostativi, condotto in concreto e non con la mera recezione di una valutazione sintetica.

La revoca incide su una posizione di vantaggio già consolidata e resta soggetta alle garanzie partecipative generali. L’art. 10 della l. n. 241/1990 riconosce il diritto di presentare memorie e documenti, con obbligo di valutazione ove pertinenti, mentre l’art. 10-bis esprime un principio di effettività del contraddittorio che illumina la portata di tale obbligo. La giurisprudenza ammette la dequotazione dei vizi formali solo quando una sola sia la scelta legittima; se emergono circostanze idonee a orientare diversamente il procedimento, il contraddittorio riprende pieno vigore (Cons. Stato, sez. III, n. 6708/2022; Cons. Stato, sez. II, n. 6468/2022).

Nel caso concreto il contraddittorio è stato svuotato. Le integrazioni dell’8 e del 9 settembre 2025 erano mirate a contrastare la ragione ostativa contestata. Il provvedimento afferma che non sarebbe stata prodotta documentazione, ricorrendo a una formula di stile alternativa, e non dà conto di un nuovo interpello dell’Ispettorato né dell’esame della documentazione sopravvenuta. La difesa erariale ha prospettato in giudizio un diverso motivo ostativo, confermando l’incertezza della motivazione.

Ne derivano la violazione degli artt. 7 e 10 della l. n. 241/1990, il travisamento del presupposto di fatto e il difetto di istruttoria e di motivazione. Non soccorre l’art. 21-octies, comma 2: la revoca è vincolata nell’an solo dopo l’accertamento dell’elemento ostativo, non nell’accertamento stesso, che dipende dai dati di fatto e può mutare. L’Amministrazione non ha dimostrato l’irrilevanza della documentazione, limitandosi a rivendicare la natura vincolata del potere (Cons. Stato, sez. II, n. 5449/2023). Il vizio è sostanziale, perché l’Amministrazione ha attivato il contraddittorio e ne ha disconosciuto gli esiti affermando un fatto contrario al vero.

Il ricorso è accolto, con assorbimento delle ulteriori censure. L’annullamento travolge la revoca e il parere presupposto non aggiornato, con riespansione dell’efficacia del nulla osta; resta fermo il potere di rinnovare il procedimento. La domanda risarcitoria è respinta per difetto di prova, e le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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