Revoca della parità scolastica per assenteismo sistematico degli alunni (Cons. Stato n. 5875 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La frequenza delle lezioni costituisce requisito essenziale per il mantenimento della parità scolastica, cosicché elevati tassi di assenteismo dagli insegnamenti possono fondare la revoca del riconoscimento. Il giudice deve valutare il fenomeno nel suo carattere abituale e sistematico, desumibile dal ripetersi delle rilevazioni ispettive e dalle caratteristiche della popolazione scolastica. Non elidono la gravità del quadro l’esito positivo degli esami di Stato né i rimedi estemporanei adottati dall’istituto, quando non dimostrino solerzia ed efficacia. La revoca della parità produce effetti ex nunc, dalla pubblicazione della decisione, con salvezza dei corsi svolti e dei titoli rilasciati nelle more del giudizio.

Il Fatto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche hanno appellato la sentenza con cui il TAR Marche aveva annullato la conferma della revoca della parità scolastica disposta a carico di un istituto paritario di Civitanova Marche.

Il primo giudice aveva qualificato la nota di conferma come atto di conferma in senso proprio, dichiarato improcedibile il ricorso originario e accolto i motivi aggiunti, ritenendo insufficiente il riesame imposto da una precedente ordinanza cautelare. L’Amministrazione ha contestato nel merito la valutazione dei dati sull’assenteismo; l’istituto ha eccepito l’inammissibilità del gravame e la sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni di rito. Il principio di specificità dei motivi di appello ex art. 101, comma 1, c.p.a. non impone una rubrica formale, ma una critica puntuale alle ragioni della sentenza, idonea a identificare le tesi sostenute: requisito qui integrato. Infondata è anche l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, poiché la revoca relativa all’anno successivo pende in altro giudizio, non si è formato alcun giudicato e la revoca stessa spiega effetti pro futuro.

Nel merito l’appello è fondato. I dati delle ispezioni sono pacifici e denotano percentuali di assenze assai elevate, idonee a giustificare la revoca sulla base della normativa di settore: art. 33 Cost., art. 1 della legge n. 62/2000, artt. 1-bis e 5 del d.l. n. 250/2005 e artt. 3 e 4 del d.m. n. 267/2007.

Il precedente di Sez. VII n. 1540 del 2022, richiamato dal TAR, muove dal medesimo presupposto, ma nella fattispecie allora esaminata sussistevano elementi giustificativi delle assenze qui assenti. Le visite, svolte in periodi distanti dell’anno, hanno dato esito costantemente negativo, con punte fino all’85,19% di assenti in una classe terminale. L’età adulta di molti alunni e la loro residenza fuori Regione confermano il carattere sistematico del fenomeno.

Insufficienti sono le giustificazioni dell’istituto, riferite a pochi alunni e non idonee a spiegare un fenomeno di ben maggiore portata. Non convincono i richiami ai registri di classe nei giorni delle non ispezioni né all’esito positivo degli esami: un istituto strutturato in tal modo non risponde al modello legale di scuola. La mancata diminuzione delle assenze dopo le diffide è corollario oggettivo dei dati, non integrazione postuma della motivazione.

L’appello è dunque accolto e i motivi aggiunti respinti, con conferma della legittimità della revoca. Gli effetti sono ex nunc, dalla pubblicazione, con salvezza dei corsi svolti e dei titoli rilasciati, a tutela dell’affidamento degli studenti. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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