Nulla l ordinanza di sgombero di bene disponibile per carenza di potere (TAR Abruzzo n. 279 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione può esercitare poteri autoritativi di autotutela esecutiva solo su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile. L’ordinanza di sgombero di un immobile che appartiene al patrimonio disponibile dell’ente territoriale è emessa in carenza assoluta di potere ed è pertanto nulla ai sensi dell’art. 21-septies legge n. 241/1990. Per i beni del patrimonio disponibile l’amministrazione deve avvalersi dei mezzi ordinari di tutela previsti dal codice civile. Il potere di autotutela esecutiva ex art. 823, comma 2, cod. civ. presuppone il previo accertamento della natura indisponibile del compendio immobiliare.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza con cui il responsabile del settore urbanistica del Comune aveva disposto lo sgombero per occupazione senza titolo di unità immobiliari di un complesso edilizio. L’atto veniva impugnato deducendo, tra l’altro, la nullità per carenza assoluta di potere, la violazione delle norme sulla competenza e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione.

Il Comune si costituiva chiedendo la reiezione e, in via preliminare, eccepiva il difetto di interesse, sul rilievo di aver avviato azioni civilistiche innanzi al giudice ordinario per il rilascio degli immobili. In sede cautelare il provvedimento impugnato veniva sospeso.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità. La censura è infondata: l’ordinanza impugnata non è stata annullata e, in caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, tornerebbe ad avere piena efficacia. L’interesse alla decisione resta quindi integro.

Nel merito il ricorso è accolto. Il primo motivo investe la possibilità di disciplinare con atto autoritativo lo sgombero di un immobile appartenente al patrimonio disponibile dell’ente. Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui l’amministrazione può ricorrere a poteri autoritativi solo in relazione a beni demaniali o del patrimonio indisponibile; l’ordinanza di sgombero di un locale comunale del patrimonio disponibile è quindi nulla ex art. 21-septies legge n. 241/1990 (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 4002 del 2020; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, n. 10 del 2019; TAR Lazio, Latina, Sez. I, 3 ottobre 2017).

Il Collegio richiama anche il Cons. Stato n. 4554 del 2015: se il bene appartiene al patrimonio disponibile, l’amministrazione deve avvalersi dei mezzi ordinari di tutela previsti dal codice civile. Il potere di autotutela esecutiva ex art. 823, comma 2, cod. civ. presuppone il previo accertamento della natura di bene patrimoniale indisponibile.

La qualificazione del bene emerge dallo stesso provvedimento impugnato, che dà atto dell’inserimento nel patrimonio disponibile dei beni oggetto di confisca. La natura disponibile è confermata dalla delibera consiliare con cui il Comune ha disposto la vendita dell’immobile, nonché dall’art. 4987 del 2023 richiamato in sede cautelare. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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