Strutture provvisorie post sisma, cessata l’emergenza il Comune può imporne la rimozione (TAR Abruzzo n. 285 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti adottate per fronteggiare l’emergenza sismica hanno carattere extra-ordinem e producono effetti limitati nel tempo, rigorosamente legati all’esigenza contingente che ne ha imposto l’adozione. Venuta meno la fase emergenziale, è legittima la scelta dell’amministrazione comunale di ripristinare il regime ordinario e di disporre la rimozione dei manufatti provvisori realizzati in forza di quelle ordinanze, non sussistendo in capo ai titolari alcuna aspettativa qualificata al loro mantenimento. La comunicazione impersonale dell’avvio del procedimento è legittima quando i destinatari superano il numero di cinquanta, secondo la regola desumibile dall’art. 11 d.P.R. n. 327/2001, applicabile in via analogica agli altri procedimenti amministrativi. La verifica comunale sulla rispondenza del manufatto ai parametri delle ordinanze non integra un titolo abilitativo idoneo a fondare un affidamento tutelabile.
Il Fatto
La società ricorrente aveva realizzato una struttura operativa provvisoria a servizio delle maestranze impegnate nei cantieri della ricostruzione post sisma, in forza delle ordinanze sindacali n. 711/2010 e n. 37/2011, che ne consentivano la realizzazione previa comunicazione, senza costituire titolo abilitativo edilizio. Cessata ex lege la fase emergenziale al 31 agosto 2012, il Comune dell’Aquila ha dapprima revocato quelle ordinanze con provvedimento sindacale del 2013, poi, con deliberazione di Giunta n. 392/2015, ha stabilito in diciotto mesi il termine per la rimozione dei manufatti, avviando il relativo procedimento e affidando all’Ispettorato Urbanistico le attività di polizia edilizia.
La società ha impugnato l’ordinanza sindacale, la delibera giuntale, gli avvisi pubblici del 2016 e la comunicazione dei controlli del 2018, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali, il contrasto con un precedente del medesimo TAR, l’illegittimo travisamento della ratio delle ordinanze e il difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalla qualificazione delle ordinanze n. 711/2010 e n. 37/2011 come provvedimenti contingibili e urgenti: il loro fondamento risiede nella sola finalità di garantire la salute dei lavoratori e dei cittadini e di scongiurare fenomeni di degrado urbano e sociale, non già nell’esigenza di agevolare l’attività imprenditoriale delle imprese di costruzione. Da qui la conseguenza che i loro effetti sono inseparabili dal perdurare dello stato di emergenza.
Respinta questa premessa interpretativa del ricorrente, il TAR affronta il precedente della sentenza n. 813/2015. Quel provvedimento aveva escluso l’abusività delle costruzioni perché il Comune non aveva ancora adottato alcun atto di rimozione, ma non aveva affatto affermato l’ultrattività di ordinanze revocate: altra cosa è riconoscere la sussistenza di un titolo al momento della realizzazione, altra è sostenere la perdurante efficacia di misure emergenziali dopo un espresso provvedimento abrogativo.
Quanto al legittimo affidamento, il collegio rileva che la deliberazione n. 468/2017 ha esplicitato la necessità di soddisfare le esigenze abitative attraverso il patrimonio immobiliare esistente e di riqualificare le aree interessate dalle trasformazioni indotte dal sisma. Nessuna aspettativa qualificata poteva quindi maturare in capo alla società, consapevole fin dal 2010 della provvisorietà del manufatto e dell’onere di rimozione.
Sul versante procedimentale, la doglianza sulla comunicazione impersonale dell’avvio non regge: l’art. 11 d.P.R. n. 327/2001 fissa in cinquanta il numero di destinatari oltre il quale è ammessa la pubblicità mediante avviso pubblico, e la regola è suscettibile di applicazione analogica agli altri procedimenti amministrativi. Il Comune ha comunque subordinato la rimozione alla conclusione del procedimento aperto, consentendo alle imprese di depositare memorie e documenti ai sensi dell’art. 10 legge n. 241/1990. Le verifiche intervenute in vigenza delle ordinanze miravano solo ad accertare la rispondenza del manufatto ai parametri fissati, senza valere come autorizzazione alla permanenza.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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